Cassazione Penale, Sentenza n. 31567/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che, accogliendo l'appello cautelare del Pubblico ministero, aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. A Della Fazia è contestata la partecipazione alla sommossa del 9 marzo 2020 nella casa circondariale di Foggia e il concorso nel delitto di devastazione (art. 419 c.p.), avendo guidato un sottogruppo che, dopo aver forzato la portineria interna, abbatté la porta di uscita e permise l'evasione. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) insufficiente gravità indiziaria rispetto al reato di devastazione, poiché il suo apporto sarebbe limitato al danneggiamento di porte e l'evento devastativo sarebbe proseguito in sua assenza; (2) eccessiva valutazione delle esigenze cautelari, non tenendo conto della sua costituzione spontanea poche ore dopo l'evasione, della paura per il COVID-19 e dell'applicazione nel procedimento separato dell'attenuante prevista dall'art. 385, ultimo comma, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la fattispecie di devastazione si realizza anche attraverso la partecipazione concorsuale a azioni collettive distruttive: non è necessario che ciascun compartecipe compia atti che, isolatamente, raggiungano la soglia della devastazione, bastando l'apporto volontario al disegno criminoso e la consapevolezza della degenerazione violenta. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la costituzione spontanea e l'attenuante applicata nel giudizio separato non incidono significativamente sulla prognosi cautelare: il pericolo di reiterazione (reati della stessa specie, connotati da violenza e pericolo per l'ordine pubblico) emergeva dalle modalità del fatto e dai precedenti penali dell'indagato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e Della Fazia condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di esecuzione.
Norme richiamate
art. 419 cod. pen. (devastazione)
La Corte interpreta la norma nel senso che la devastazione si consuma con qualsiasi azione che determini distruzione o grave danneggiamento su vasta scala e che ponga in concreto pericolo l'ordine pubblico; la responsabilità può essere concorsuale: è sufficiente il contributo volontario e consapevole al disegno distruttivo, anche se singolarmente non rilevante.
art. 310 cod. proc. pen. (decisione sull'appello cautelare)
Norma applicata dal Tribunale per decidere l'appello cautelare del Pubblico ministero; consente alla decisione cautelare di valutare esigenze di custodia alla luce degli atti.
art. 385, ultimo comma, cod. pen. (attenuante richiamata nel giudizio separato)
La circostanza attenuante richiamata nel testo è stata riconosciuta nel giudizio separato (comportamento resipiscente/riconsegna), ma la Corte ha ritenuto che essa non sia idonea, da sola, a escludere il pericolo di reiterazione necessario per la custodia cautelare.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese in Cassazione)
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. (adempimenti della cancelleria)
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria necessari a seguito della decisione e della condanna alle spese.
Massime di principio
- La partecipazione volontaria e consapevole a disordini collettivi può integrare il concorso nel reato di devastazione anche se il singolo non commette atti singolarmente idonei a raggiungere la soglia della devastazione: conta il contributo al disegno criminoso e la consapevolezza della degenerazione violenta.
- La valutazione delle esigenze cautelari si fonda sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati analoghi; precedenti penali gravi e modalità violente della condotta rafforzano la prognosi di pericolosità.
- Comportamenti successivi come la costituzione spontanea o la 'resipiscenza' possono concorrere a ridurre la colpevolezza nel giudizio di merito, ma non sono automaticamente idonei a escludere la necessità della custodia cautelare se il pericolo di reiterazione è comunque concreto.
- La distinzione temporale tra l'apporto individuale iniziale e fatti distruttivi successivi non esclude la responsabilità concorsuale quando il partecipante ha condiviso e agevolato il disegno comune dalla cui degenerazione è derivata la devastazione.
- Nei casi di reati collettivi e di turbativa dell'ordine pubblico il giudice deve comunque individualizzare la valutazione cautelare sulla base della personalità del singolo, delle modalità del fatto e della sua storia criminale; ma l'individualizzazione può legittimamente portare alla misura più grave se gli elementi delineano una spiccata pericolosità.
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