Sentenza del 29/01/2019 n. 176 - Comm. Trib. Prov. Torino
Processo Tributario - Prove - Parità processuale - Obbligo - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato il principio secondo cui le parti, compresa l'Amministrazione pubblica, sono in posizione di parità processuale. Le affermazioni dell'ente pubblico, se non corroborate da idonea prova, hanno lo stesso valore delle affermazioni del contribuente, cioè nessun valore probatorio autonomo. La decisione deve quindi fondarsi esclusivamente sui fatti allegati e adeguatamente dimostrati nel processo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dei principi dell'onere della prova e della parità processuale nel processo tributario. Il giudice deve decidere sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti (iuxta alligata et probata); pertanto, chi afferma una circostanza di fatto deve dimostrarla. Le dichiarazioni dell'Amministrazione finanziaria non hanno, di per sé, un valore probatorio privilegiato rispetto a quelle del contribuente e devono essere supportate da elementi di prova.
Norme richiamate
Art. 111 della Costituzione
Ribadisce i principi del giusto processo e della parità delle parti, imponendo che la controversia sia esaminata in condizioni di effettiva parità processuale.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, salvo i fatti non specificamente contestati e quelli conoscibili d'ufficio nei limiti previsti dalla legge.
Attribuisce al giudice il potere di valutare le prove secondo il prudente apprezzamento, senza riconoscere automaticamente maggiore attendibilità alle allegazioni dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'Amministrazione finanziaria e il contribuente devono essere considerati, sul piano probatorio, parti processualmente paritarie.
- Chi afferma un fatto rilevante per la decisione deve fornire la relativa prova; la semplice allegazione non è sufficiente.
- Gli atti o le dichiarazioni dell'Amministrazione non costituiscono automaticamente prova piena e devono essere valutati insieme agli altri elementi acquisiti.
- Il giudice deve decidere sulla base dei fatti allegati e provati, non su presunzioni fondate esclusivamente sulla natura pubblica della parte.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare la pretesa tributaria evidenziando l'assenza, l'insufficienza o l'inadeguatezza delle prove poste dall'ente a fondamento dell'atto.
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