Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/01/2019 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Novara

Costituzione in giudizio mediante deposito per via telematica dell'atto di controdeduzioni a fronte produzione del ricorso con modalità tradizionali - Ammissibilità - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Si discuteva dell'ammissibilità della costituzione in giudizio della parte resistente effettuata per via telematica, nonostante il ricorso introduttivo fosse stato depositato dal ricorrente con modalità analogiche tradizionali. La questione riguardava se la scelta del ricorrente di utilizzare il deposito cartaceo potesse vincolare anche la controparte, impedendole di avvalersi del processo tributario telematico.

La decisione

La costituzione telematica della parte resistente è stata ritenuta ammissibile e legittima. Le formalità previste dagli artt. 22 e 23 del D.Lgs. 546/1992 mantengono la propria struttura anche nella disciplina telematica introdotta dal D.M. 163/2013. La facoltatività del processo tributario telematico opera autonomamente per ciascuna parte: la scelta del ricorrente di depositare il ricorso in forma cartacea non può impedire al resistente di costituirsi telematicamente.

Norme richiamate

  • Articolo 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente; le relative formalità possono essere assolte anche mediante strumenti telematici, senza che la scelta della modalità cartacea imposta o adottata dal ricorrente vincoli la controparte.

  • Articolo 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina la costituzione in giudizio della parte resistente. La resistente può utilizzare autonomamente il deposito telematico, anche quando il ricorso sia stato prodotto con modalità tradizionali.

  • D.M. 4 agosto 2015, n. 163

    Ha dato attuazione al processo tributario telematico, assicurando continuità alle formalità di costituzione già previste dagli artt. 22 e 23 del D.Lgs. 546/1992, senza modificarne la struttura sostanziale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la scelta della modalità di deposito è normalmente autonoma per ciascuna parte: il deposito cartaceo del ricorso non impedisce alla controparte di costituirsi telematicamente.
  • La facoltatività del processo telematico non deve essere interpretata come una scelta unica e vincolante per l'intero processo, ma come una facoltà esercitabile separatamente dal ricorrente e dal resistente.
  • La costituzione telematica è ammissibile quando rispetta le formalità e i requisiti tecnici previsti dalla disciplina applicabile, anche se l'atto introduttivo è stato depositato in forma analogica.
  • In caso di dubbio, occorre verificare la normativa processuale vigente e le regole tecniche applicabili al momento del deposito, poiché l'evoluzione del processo tributario telematico può rendere obbligatorio ciò che in precedenza era facoltativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.