Sentenza del 29/01/2019 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Accertamento sintetico nei confronti di persone fisiche non esercenti alcuna attività - Infondatezza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione ha contestato al contribuente una capacità contributiva non coerente con il reddito dichiarato, basandosi sul fatto che egli era stato fermato alla frontiera in possesso di una somma di denaro in valuta non euro, senza fornire giustificazioni ritenute adeguate. L’avviso di accertamento richiamava la sentenza della Corte di Cassazione n. 11454/2011, ritenuta dall’Amministrazione applicabile alla fattispecie.
La decisione
L’accertamento è stato ritenuto infondato. Il solo possesso, al momento del controllo alla frontiera, di una somma in valuta estera non dimostra automaticamente un reddito occulto né consente, di per sé, di determinare sinteticamente il reddito della persona fisica. La sentenza della Cassazione n. 11454/2011 non è stata considerata pertinente, poiché riguardava il cosiddetto redditometro e non legittimava l’accertamento nella specifica situazione esaminata.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma disciplina l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche e consente di ricostruire il reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto, purché tali elementi siano concretamente idonei a fondare la presunzione di maggiore capacità contributiva.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 11454/2011
Il precedente è stato ritenuto non pertinente perché riferito al redditometro e non sufficiente, da solo, a giustificare un accertamento fondato esclusivamente sul possesso di valuta estera riscontrato durante un controllo di frontiera.
Massime di principio
- Il semplice possesso di denaro contante o di valuta estera non costituisce automaticamente prova di redditi non dichiarati: l’Amministrazione deve dimostrare la concreta rilevanza dell’elemento rispetto alla capacità contributiva.
- Un accertamento sintetico deve fondarsi su elementi presuntivi specifici, coerenti e adeguatamente motivati; non è sufficiente un fatto isolato privo di collegamento dimostrato con redditi occultati.
- I precedenti giurisprudenziali devono essere realmente pertinenti alla fattispecie concreta: una pronuncia sul redditometro non può essere applicata automaticamente a ogni accertamento basato sul possesso di denaro.
- Il contribuente può contestare l’accertamento dimostrando l’erroneità del metodo utilizzato, l’assenza di un nesso tra l’elemento valorizzato e un maggior reddito, oppure l’inadeguatezza della motivazione dell’avviso.
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