Sentenza del 18/05/2016 n. 917 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Determinazione dell'imposta - Atto scritto con più disposizioni - Ognuna è soggetta all'imposta come se fosse un atto distinto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'atto conteneva due disposizioni: la cessione della nuda proprietà dell'immobile a un soggetto e l'assegnazione dell'usufrutto a un altro soggetto. Il ricorrente riteneva che tali disposizioni fossero tra loro connesse e dovessero quindi essere assoggettate all'imposta secondo il criterio previsto dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, applicando l'imposta relativa alla disposizione più onerosa. La Corte ha invece rilevato che nuda proprietà e usufrutto sono diritti autonomi, distinti e di diverso valore, la cui esistenza non dipende necessariamente l'una dall'altra.
La decisione
È stato applicato il principio secondo cui, quando un atto contiene più disposizioni non necessariamente dipendenti tra loro per la loro intrinseca natura, ciascuna disposizione è soggetta all'imposta come se fosse un atto distinto. Nel caso concreto, la cessione della nuda proprietà e l'attribuzione dell'usufrutto potevano essere effettuate separatamente, anche con atti diversi; pertanto non sussisteva una connessione oggettiva tale da giustificare l'applicazione del solo tributo più oneroso. La contestazione del contribuente è stata quindi respinta.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.
La presenza di più disposizioni autonome nello stesso documento comporta, ai fini dell'imposta di registro, una tassazione separata per ciascuna disposizione.
Art. 21, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.
La tassazione unitaria mediante applicazione dell'imposta più onerosa è ammessa soltanto quando tra le disposizioni esiste una connessione oggettiva e necessaria, tale che l'una non possa essere concepita senza l'altra.
Cassazione civile, sentenza 4 maggio 2009, n. 10180
Non è sufficiente che la volontà delle parti le abbia considerate come reciprocamente coordinate o concepite come conseguenza le une dalle altre, ma occorre che non si possa concepire l'esistenza di una disposizione se si prescinde dall'altra.
La semplice scelta delle parti di inserire più negozi nello stesso atto o di coordinarli economicamente non dimostra una connessione necessaria; occorre una dipendenza oggettiva derivante dalla legge o dalla natura intrinseca delle disposizioni.
Massime di principio
- Per stabilire il trattamento fiscale di un atto con più disposizioni, non è sufficiente verificare che esse siano contenute nello stesso documento o siano state concepite come parte di un'unica operazione economica.
- La tassazione come atto unico, con applicazione dell'imposta più onerosa, richiede che le disposizioni siano necessariamente interdipendenti per legge o per la loro natura intrinseca.
- Se ciascuna disposizione può essere validamente stipulata, trasferita o realizzata anche separatamente, le disposizioni sono normalmente tassate autonomamente.
- La cessione della nuda proprietà e la costituzione o attribuzione dell'usufrutto sono diritti distinti: la loro collocazione nel medesimo atto non comporta di per sé una connessione necessaria.
- Nelle controversie analoghe occorre distinguere tra collegamento volontario o economico, che normalmente non basta, e connessione oggettiva necessaria, che può giustificare l'applicazione del solo tributo relativo alla disposizione più onerosa.
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