Sentenza n. 5427/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l''annullamento per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: a) in parte qua dell’elenco dei non ammessi alla prova preselettiva della procedura con-corsuale D.M. n. 107/2023 – Procedura riservata per Dirigenti scolastici così come rettificato da decreto n. 76336 del 29 maggio 2024; b) dell’esito della prova scritta così come risultante dalla piattaforma Formez; c) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RINALDI LUCIA ASSUNTA il 26\11\2024 : per l’annullamento della graduatoria della procedura concorsuale indetta con D.M. 107/2023 pubblicata in data 19 agosto 2024 sul sito INPA nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente (questi motivi aggiunti sono specificamente indirizzati nei confronti di questo atto) nonché per l’annullamento dei provvedimenti già impugnati con il ricorso in-troduttivo: a) in parte qua dell’elenco dei non ammessi alla prova preselettiva della procedura concorsuale D.M. n. 107/2023 – Procedura riservata per Diri-genti scolastici così come rettificato da decreto n. 76336 del 29 maggio 2024; b) dell’esito della prova scritta così come risultante dalla piattaforma For-mez; c) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale riservata per dirigenti scolastici, esito della prova scritta e graduatoria concorsuale del 19 agosto 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la propria esclusione dalla prova preselettiva della procedura concorsuale indetta con D.M. n. 107/2023, l'esito della prova scritta risultante dalla piattaforma Formez e gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria pubblicata il 19 agosto 2024, nella parte in cui non comprendeva il suo nominativo, reiterando altresì le censure contro gli atti già impugnati. Nel corso dell'udienza il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva impugnato né la graduatoria del 9 agosto 2024 né quella del 18 dicembre 2025, con la quale l'amministrazione aveva recepito precedenti pronunce giudiziali, corretto i punteggi, sciolto riserve e ridefinito la posizione di numerosi candidati. La questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti in udienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Richiamando il consolidato orientamento secondo cui la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso determina la sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio ha ritenuto che l'eventuale annullamento dell'esclusione non avrebbe potuto incidere sulla graduatoria divenuta inoppugnabile. Il partecipante che impugna l'esclusione ha quindi l'onere di impugnare anche la graduatoria conclusiva, poiché la sua inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati inseriti. Le spese di lite sono state compensate.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della graduatoria finale di una procedura concorsuale determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro l'esclusione o altri atti della procedura, quando la graduatoria sia divenuta inoppugnabile e l'eventuale annullamento dell'atto impugnato non possa più incidere su di essa.
- Il candidato che impugna il proprio atto di esclusione da una procedura concorsuale deve impugnare anche la graduatoria conclusiva del procedimento, poiché l'inoppugnabilità di quest'ultima consolida le posizioni dei candidati in essa inseriti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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