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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23821/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fiorenza ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di riesame contro la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP del Tribunale di Catanzaro. Era contestato il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), in quanto il ricorrente sarebbe stato coinvolto in un'intesa con Antonio Paparo e altri per procacciare voti mediante la forza di intimidazione legata alla vicinanza alla cosca Gallace; inoltre la coniuge Antonella Giannini, malgrado pochi voti, sarebbe stata nominata assessore su imposizione di Paparo. Il difensore ha denunciato vizi di motivazione e l'assenza di un effettivo patto di scambio, rilevando che la candidata era inserita in una lista all'ultimo momento, che i voti ottenuti erano scarsi, che non vi sono prove di condizionamento dell'attività politica post-elettorale e che il consistente intervallo temporale e gli eventi successivi (detenzione di Paparo, dimissioni della Giannini, commissariamento del comune) escluderebbero esigenze cautelari concrete e attuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che le condotte attribuite al ricorrente, così come descritte nell'ordinanza impugnata e nell'ordinanza del GIP, non siano sussumibili nella fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). In particolare: la mera consapevolezza dell'intento di Paparo di usare la forza e la sottoscrizione della lista 'Uniti per Badolato' non dimostrano la promessa o la stipulazione di uno scambio elettorale; la nomina ad assessore della coniuge è estranea al perimetro del reato; manca la gravità indiziaria. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale del riesame sia quella del GIP del 17/01/2025 e ha ordinato l'immediata liberazione di Fiorenza, se non detenuto per altra causa. Ha inoltre disposto la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    Lo scambio elettorale politico-mafioso richiede la promessa o la stipulazione dell'intesa per procurare voti tramite soggetti legati a organizzazioni mafiose; la fattispecie si consuma con la mera stipulazione dell'accordo. Non è sufficiente la semplice consapevolezza dell'uso della forza da parte di terzi né atti successivi (es. nomine) estranei al patto elettorale.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione nell'ordinanza cautelare può essere censurato ai sensi dell'art. 273 c.p.p.; il giudice deve ricostruire con precisione il contenuto dell'intesa quando si invoca il reato di cui all'art. 416-ter e motivare adeguatamente la sussistenza della gravità indiziaria.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    La questione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, esigenze cautelari generali) deve essere adeguatamente valutata. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto assorbite le censure sulle esigenze cautelari alla luce dell'assenza di tipicità del fatto ai sensi dell'art. 416-ter.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per la comunicazione alla Procura generale competente in caso di annullamento; la decisione impone l'immediata comunicazione agli uffici competenti per gli adempimenti di legge.

Massime di principio

  • Lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter) richiede la prova, anche indiziaria, di un accordo specifico e di una promessa di procurare voti tramite soggetti legati alla mafia: non basta la mera conoscenza o frequentazione con esponenti mafiosi.
  • La nomina o l'incarico politico successivo alle elezioni (es. nomina ad assessore) è, di per sé, estranea alla fattispecie di scambio elettorale e non sostituisce la prova di un'intesa pre-elettorale per la compravendita di voti.
  • Il giudice cautelare può ricorrere agli indizi (fama criminale del procacciatore, intimidazione, utilità elettorale) ma è obbligato a ricostruire con precisione il contenuto del presunto accordo e a motivare la corrispondenza al tipo delittuoso previsto dall'art. 416-ter.
  • La scarsità di voti ottenuti dal candidato vantato come soggetto 'favoreggiato' e l'inserimento last-minute in una lista possono indebolire la ricostruzione di uno scambio elettorale politico-mafioso.
  • Eventi sopravvenuti (detenzione dell'esponente mafioso, dimissioni del soggetto beneficiario, commissariamento dell'ente) rilevano ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e del rischio di reiterazione: se concreti e documentati possono escludere la necessità della misura cautelare.
  • In sede di giudizio cautelare l'accertamento di tipicità e gravità indiziaria è preliminare e può assorbire valutazioni successive sulle esigenze cautelari: se manca la tipicità del fatto, viene meno il fondamento della misura.
  • Per misure cautelari in casi di presunto condizionamento elettorale è essenziale distinguere tra inquinamento della dialettica politica (fenomeno politico-sociale) e fattispecie penali specifiche che richiedono elementi probatori attinenti allo scambio elettorale.

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