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Sentenza

Sentenza n. 536/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza da parte del Ministero Istruzione e del Merito a Sentenza del Tribunale, Giudice del Lavoro, avente ad oggetto Bonus Carta del Docente, Sentenza n.457/2024 del Tribunale di Teramo - RG 771/202 notificata come per legge in data 11/07/2024.

Giustizia amministrativa202500489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per due annualità, per complessivi euro 1.000,00

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero all'assegnazione di complessivi euro 1.000,00. La sentenza era passata in giudicato, come risultante dalla certificazione di mancata impugnazione, ed era stata notificata all'amministrazione l'11 luglio 2024. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e, dopo l'adempimento intervenuto nel corso del giudizio, ha chiesto la condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha integralmente adempiuto all'obbligo derivante dal giudicato, attribuendo alla ricorrente la provvidenza richiesta nel gennaio 2026. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa era stata pienamente soddisfatta. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato il merito secondo il principio della soccombenza virtuale, ritenendo fondato il ricorso: risultavano il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    L'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto tale condizione risultava perfezionata.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il giudice dell'ottemperanza può esaminare virtualmente il merito del ricorso e condannare l'amministrazione se l'azione risultava fondata al momento della sua proposizione.
  • L'azione di ottemperanza avverso una sentenza del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato del titolo e, nei confronti dell'amministrazione debitrice, il perfezionamento della notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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