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Sentenza

Sentenza n. 43/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento dell'atto del Questore della Provincia di Torino prot. 2465/2024, del 19/12/2024, notificato l’11/2/2025, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla stessa Questura di Torino l’8/4/2013 per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202500953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondato sulla cancellazione anagrafica per irreperibilità e sulla ritenuta assenza dal territorio consentita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino che aveva respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato nel 2013. La Questura aveva avviato un procedimento di revoca ritenendo che l’interessato fosse stato assente dall’Italia per un periodo superiore a quello previsto dall’art. 9, comma 7, lett. e), d.lgs. 286/1998, anche in ragione della cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 9 d.lgs. 286/1998, poiché la cancellazione anagrafica per irreperibilità non costituisce autonomo presupposto di revoca e l’assenza contestata, dal 14 settembre 2017 al 9 giugno 2023, sarebbe stata inferiore a sei anni; 2) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, perché il provvedimento finale avrebbe introdotto, rispetto al preavviso di rigetto, il riferimento all’irreperibilità anagrafica quale elemento decisivo; 3) violazione dell’art. 3, comma 3, l. 241/1990, poiché la cancellazione anagrafica non era stata resa disponibile all’interessato. Il ricorrente ha inoltre sostenuto l’inapplicabilità della l. 238/2021, essendo il permesso stato rilasciato meno di dieci anni prima della sua entrata in vigore.

La decisione

Il TAR ha respinto la censura relativa all’inapplicabilità della l. 238/2021, affermando che tale legge si applica a tutti i procedimenti non ancora definiti, compresi quelli relativi all’aggiornamento o rinnovo di precedenti permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ha invece accolto le censure concernenti il difetto di motivazione e l’insufficienza dell’istruttoria. Sebbene il richiamo all’art. 9, comma 7, lett. e), d.lgs. 286/1998 fosse astrattamente corretto, la cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità non dimostrava autonomamente l’allontanamento dal territorio dell’Unione europea. Inoltre, il periodo di assenza contestato, dal 14 settembre 2017 al 9 giugno 2023, risultava inferiore a sei anni. La stessa amministrazione aveva richiamato la permanenza dell’interessato a Berlino, nel territorio dell’Unione europea, dove egli aveva rinnovato il passaporto; tale circostanza poneva in dubbio il presupposto del diniego, poiché l’irreperibilità presso il Comune di residenza non equivale all’assenza dal territorio dell’Unione europea. Il provvedimento è stato quindi annullato per insufficienza della motivazione e mancanza di prova documentale dell’effettivo allontanamento dal territorio UE, restando salve eventuali ulteriori ragioni che l’amministrazione possa far valere in modo credibile. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, lett. e), d.lgs. 286/1998

    “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: (…) e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni”

    La revoca per assenza richiede l’accertamento dell’assenza dal territorio dello Stato per oltre sei anni; la cancellazione anagrafica per irreperibilità non è autonomamente sufficiente a dimostrare l’allontanamento dal territorio dell’Unione europea.

  • l. 238/2021

    Si applica ai procedimenti non definiti alla sua entrata in vigore, compresi quelli relativi all’aggiornamento o rinnovo di precedenti permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato invocato per contestare l’introduzione, nel provvedimento finale, di elementi diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati nel preavviso; la sentenza accoglie il ricorso per le ragioni sostanziali di insufficiente motivazione e istruttoria.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    È stato invocato in relazione alla mancata disponibilità all’interessato della cancellazione anagrafica; la sentenza valorizza tale mancata disponibilità nel ravvisare l’insufficienza dell’accertamento posto a fondamento del diniego.

Massime di principio

  • La cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità non dimostra, di per sé, l’assenza dello straniero dal territorio dell’Unione europea e non può autonomamente fondare la revoca o il diniego di aggiornamento di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Ai fini dell’art. 9, comma 7, lett. e), d.lgs. 286/1998, l’amministrazione deve accertare e motivare effettivamente l’assenza dal territorio rilevante per il periodo superiore a sei anni; non è sufficiente desumere tale assenza dalla mancata reperibilità presso il Comune di residenza.
  • Quando dagli stessi atti amministrativi risulta che lo straniero si trovava in un altro Stato membro dell’Unione europea, tale circostanza è incompatibile, se non adeguatamente spiegata, con un diniego fondato sull’assenza dal territorio dell’Unione europea.
  • La disciplina sopravvenuta della l. 238/2021 si applica ai procedimenti amministrativi ancora pendenti, anche se riguardano permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati anteriormente alla sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

Testo integrale

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