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Ordinanza

Ordinanza n. 665/2026 - Catania, Sezione 4

per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Catania n. 4086/2023 pubbl. il 16/10/2023 RG n. 1943/2023 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202401114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: perdurante inottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e mancata esecuzione da parte dell'amministrazione e del commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza in relazione alla sentenza del Tribunale di Catania, Giudice del Lavoro, n. 4086/2023, passata in giudicato. Con una precedente sentenza del TAR, n. 229 del 20 gennaio 2025, il ricorso per ottemperanza era stato accolto, ordinando all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento e nominando, in caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di subdelega. Con istanza depositata il 24 novembre 2025, la ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento sia dell'amministrazione sia del commissario ad acta e ne ha chiesto la revoca. Il TAR deve quindi decidere il reclamo relativo all'esecuzione del giudicato, ma, prima di pronunciarsi, ha ritenuto necessario acquisire dal commissario una relazione sullo svolgimento dei fatti e sulle ragioni del persistente inadempimento.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso il reclamo né la richiesta di revoca del commissario ad acta. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al commissario di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione dell'ordinanza, una relazione sullo svolgimento dei fatti e sui motivi del perdurante inadempimento lamentato dalla ricorrente. Ogni altra decisione è stata riservata all'esito dell'acquisizione della relazione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 7 maggio 2026. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alla ricorrente, alle amministrazioni resistenti e al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando siano dedotti il perdurante inadempimento dell'amministrazione e l'inerzia del commissario ad acta già nominato, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione dal commissario sulle attività svolte e sulle ragioni dell'inadempimento prima di decidere sulla richiesta di revoca o sugli ulteriori provvedimenti esecutivi.
  • La decisione sulla revoca del commissario ad acta e sulle altre misure conseguenti all'inottemperanza può essere riservata dal giudice all'esito dell'adempimento di uno specifico incombente istruttorio, con fissazione di un termine per il deposito della relazione e rinvio della causa a successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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