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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17561/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza emessa a seguito di opposizione a decreto penale chiedendo: (1) che vi fosse difetto di correlazione tra l'istanza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (che aveva chiesto la conversione in lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, Cod. Strada) e quanto deciso dal GIP, il quale avrebbe invece applicato prescrizioni e limiti mutuati dagli artt. 56-bis e 56-ter della L. 24/11/1981, n. 689; (2) che fosse illegale la pena perché era stata irrogata la sanzione accessoria (pena) di sospensione della patente anziché la sanzione amministrativa accessoria prevista per il reato contestato, e perché il giudice avrebbe applicato una disciplina più sfavorevole entrata in vigore dopo il fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per il prosieguo. La Corte ha ritenuto che il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, Cod. Strada sia autonomamente regolato sul modello dell'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000 e che sia estraneo all'istituto del lavoro di pubblica utilità "sostitutivo" disciplinato dagli artt. 56-bis e 56-ter della legge n. 689/1981. Pertanto il GIP ha illegittimamente imposto prescrizioni e limiti propri della disciplina di cui agli artt. 56-bis e 56-ter a una misura che invece doveva essere eseguita secondo il regime specifico dell'art. 186, comma 9-bis. La commistione di norme ha determinato anche un'ipotesi di illegittimità della pena, essendo stata applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento/accordo) e ambito processuale entro il quale è stata richiesta la conversione della pena.

  • art. 186, comma 9-bis, cod. strada

    il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada ha una "durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità"

    Il lavoro di pubblica utilità previsto dal Codice della Strada è disciplinato sul modello dell'art. 54 d.lgs. n. 274/2000 (pena principale) con una specifica modalità di computo della durata (ragguaglio 250 euro = 1 giorno). Deve essere eseguito secondo quelle modalità e non assoggettato alle prescrizioni della legge n. 689/1981.

  • art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Regime del lavoro di pubblica utilità applicabile dal giudice di pace (pena principale) che ha formato il modello regolatorio cui si ispira l'art. 186, comma 9-bis, Cod. Strada.

  • artt. 56-bis e 56-ter Legge 24 novembre 1981, n. 689

    Disciplina introdotta (dall'art. 71 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) che regola le nuove pene sostitutive "sostitutive" (tra cui il lavoro di pubblica utilità sostitutivo) come misure di natura diversa e autonoma rispetto al lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 54 d.lgs. n. 274/2000; non sono quindi applicabili, per principio, alle fattispecie regolate specificamente da altre norme (es. art. 186 c.d.s.).

  • art. 20-bis cod. pen. (introdotto dalla L. n. 150/2022)

    Stabilisce che le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate, in generale, dal Capo III della L. n. 689/1981, "salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge"; quindi consente espressamente che disposizioni speciali (come l'art. 186, comma 9-bis, Cod. Strada) deroghino al regime generale.

  • Sezioni Unite, sent. n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio secondo cui è illegale l'applicazione di una sanzione o pena di "specie" diversa da quella prevista dalla legge per la fattispecie, con conseguente annullamento quando la sanzione sia contraria all'assetto normativo vigente.

Massime di principio

  • Non possono essere commiste norme relative a due distinti istituti del lavoro di pubblica utilità: se la legge speciale (es. art. 186, comma 9-bis, Cod. Strada) regola una conversione in lavoro di pubblica utilità modellata sull'art. 54 d.lgs. n. 274/2000, il giudice deve applicare quel regime e non le prescrizioni introdotte per il lavoro "sostitutivo" dagli artt. 56-bis/56-ter della L. 689/1981.
  • La qualificazione dell'istituto (pena principale vs pena sostitutiva) è essenziale: l'errata qualificazione può configurare illegalità della pena e indurre l'annullamento senza rinvio.
  • In un'istanza ex art. 444 c.p.p. il contenuto della richiesta definisce la base giuridica dell'applicazione della pena: il giudice non può imporre misure o prescrizioni non oggetto della domanda e non previste dalla norma richiamata dall'imputato (difetto di correlazione).
  • La sospensione della patente va qualificata correttamente come sanzione amministrativa accessoria prevista per taluni illeciti stradali ovvero come pena accessoria: l'errata qualificazione e applicazione di una diversa sanzione può costituire motivo di illegittimità.
  • Quando la legge speciale dispone "salvo quanto previsto da particolari disposizioni", va verificato se la disposizione speciale sia effettivamente applicabile e prevalga sul regime generale; in caso di contrasto, prevale la disciplina specifica prevista dalla norma speciale.
  • Se la riforma legislativa ha introdotto una disciplina più sfavorevole dopo il fatto, il giudice non può applicarla retroattivamente a danno dell'imputato se ciò comporta un trattamento peggiorativo; occorre verificare la compatibilità temporale delle norme.
  • In casi analoghi, la cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio quando il vizio riguarda la concreta applicazione di una sanzione di specie diversa da quella dovuta (vizio che rende la pronuncia invalida), con trasmissione degli atti per il proseguo.

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