Sentenza del 07/12/2022 n. 35987 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte (Corte di Cassazione) ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, su richiesta e per concorde volontà delle parti, e ha compensato le spese di lite. Decisione resa il 27 settembre 2022 e depositata il 7 dicembre 2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello di Equitalia avverso la precedente decisione della CTP che aveva annullato 14 intimazioni di pagamento derivanti da altrettante cartelle per complessivi Euro 124.698,09. In Cassazione la contribuente proponeva sei motivi di ricorso. Nel corso del giudizio alcune delle cartelle oggetto delle intimazioni sono state annullate in virtù del D.L. n. 119/2018, art. 4, mentre per le restanti è stata presentata adesione alla definizione agevolata prevista dal medesimo decreto; conseguentemente l'agente della riscossione ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Decreto-Legge n. 119/2018
L'art. 4 ha disposto l'annullamento di talune cartelle di pagamento; la sopravvenuta cancellazione dei ruoli/cartelle rende le relative controversie fiscali prive di oggetto e quindi suscettibili di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Decreto-Legge n. 193/2016
L'art. 1 ha disciplinato il subentro universale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei rapporti giuridici delle società del gruppo Equitalia; ciò comporta che l'agente della riscossione subentra nei procedimenti e può chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando sopravvengano cause estintive o definizioni agevolative.
Massime di principio
- La sopravvenuta cancellazione o definizione agevolata di cartelle impugnate rende spesso le relative controversie tributarie ineseguibili o prive di oggetto, giustificando la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Se le parti concordano sulla cessazione della controversia (es. perché le somme sono state annullate o definite), il giudice può dichiarare l'estinzione e compensare le spese di lite.
- L'adesione alla definizione agevolata prevista da interventi legislativi successivi impedisce la prosecuzione delle impugnazioni relative agli importi definiti, salvo profili residui non risolti dalla definizione stessa.
- Il subentro dell'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate - Riscossione) non incide sui diritti di difesa del contribuente, ma consente all'ente subentrante di chiedere la cessazione del giudizio quando sopravvengano cause estintive.
- Prima di dedurre la cessazione della materia del contendere il giudice verifica che l'evento sopravvenuto abbia effettivamente risolto la controversia in modo totale o tale da non lasciare questioni residuali rilevanti.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare separatamente ogni titolo (cartella/ruolo) per capire se vi siano ancora questioni pendenti: la definizione o annullamento parziale possono comportare l'estinzione solo per le partite coinvolte.
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