Cassazione Penale, Sentenza n. 33693/2026 del 17/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
L'indagato ha impugnato l'ordinanza con cui il GIP, a seguito di opposizione, aveva rigettato la richiesta di definizione nel merito e disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, con iscrizione nel casellario giudiziale, in relazione alla contestata sottrazione di un tesserino di accesso al parcheggio riservato alle auto della Polizia di Stato. Secondo la ricostruzione riportata nell'ordinanza, il tesserino era fuoriuscito da una colonnina automatica a causa di un malfunzionamento; l'indagato lo aveva prelevato, si era introdotto momentaneamente nella corsia di accesso e si era poi allontanato in retromarcia senza comunicarlo. Dopo essere stato contattato dalla polizia giudiziaria, aveva dichiarato che avrebbe restituito il badge e il giorno successivo lo aveva consegnato alla Polfer di Roma Termini, qualificando l'accaduto come ritrovamento. Il ricorrente ha dedotto, con otto motivi, vizi di legge e di motivazione in ordine alla valutazione della particolare tenuità e dell'offensività, all'omesso esame dei motivi dell'opposizione e del dato documentale relativo al rinvenimento e alla restituzione del badge, all'indeterminatezza del fatto tipico e delle norme incriminatrici richiamate, alla violazione degli artt. 408 e 125, comma 3, c.p.p., all'apparenza della motivazione sulla sussistenza del furto e, infine, all'erronea ritenuta integrazione del dolo. La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso perché l'ordinanza di archiviazione ex art. 131-bis c.p. è decisoria, presuppone l'accertamento del fatto e della colpevolezza e produce l'iscrizione nel casellario giudiziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Civitavecchia per nuovo giudizio. Ha osservato che l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. presuppone l'accertamento della responsabilità per un reato completo di tutti i suoi elementi costitutivi. Quanto al furto, l'art. 624 c.p. richiede, oltre all'impossessamento della cosa mobile altrui, il dolo specifico consistente nel fine di trarre profitto, inteso come qualunque vantaggio anche non patrimoniale. Dalla motivazione del GIP emergevano l'impossessamento e il trattenimento del badge, ma non lo scopo ulteriore perseguito dall'agente. La Corte ha quindi disposto il rinvio affinché siano ricostruiti i dati di fatto e individuato, ove sussistente, il dolo specifico richiesto dalla fattispecie.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
particolare tenuità del fatto
La sua applicazione presuppone l'accertamento della responsabilità dell'indagato per un reato sussistente in tutti i suoi elementi costitutivi; l'ordinanza che la dispone ha natura decisoria e richiede una motivazione effettiva sulla condotta, sulle conseguenze e sulla colpevolezza.
art. 624 c.p.
Il furto richiede l'impossessamento della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto; il fine di profitto costituisce dolo specifico ed è elemento essenziale del reato.
art. 408 c.p.p.
richiesta di archiviazione
È richiamato in relazione ai requisiti della decisione conseguente all'opposizione alla richiesta di archiviazione.
art. 125, comma 3, c.p.p.
obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
È richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza di archiviazione.
art. 625 c.p.
circostanze aggravanti del furto
È menzionato tra le norme richiamate nella richiesta del pubblico ministero, senza che la Corte ne esamini specificamente l'applicazione.
art. 497-ter c.p.
reati concernenti distintivi, contrassegni e documenti di identificazione
È menzionato nel decreto di sequestro, senza che la Corte ne accerti o disciplini l'applicazione concreta.
art. 173 disp. att. c.p.p.
enunciazione dei motivi del ricorso
È richiamato per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- L'archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile per violazione di legge o motivazione mancante o meramente apparente, poiché il relativo provvedimento ha natura decisoria, presuppone valutazioni sul fatto e sulla colpevolezza e comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. presuppone che il fatto integri un reato completo di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi; non è sufficiente affermare la mera configurabilità astratta della fattispecie.
- Nel furto, il fine di profitto è un dolo specifico essenziale e deve essere concretamente individuato nella motivazione. Il profitto può consistere in qualunque vantaggio, anche non patrimoniale, ma la sua esistenza non può essere desunta automaticamente dal solo impossessamento e trattenimento della cosa.
- Quando la ricostruzione dei fatti evidenzia l'impossessamento di un bene e la successiva restituzione, il giudice deve verificare specificamente quale ulteriore scopo abbia orientato la volontà dell'agente e se tale scopo integri il dolo specifico del furto.
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