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Sentenza

Sentenza n. 380/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito a Sentenza del Tribunale di Teramo, Giudice del Lavoro N.50/2023- RG 1247/2022, avente ad oggetto Retribuzione Professionale Docente.

Giustizia amministrativa202500335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non ancora comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto differenze per retribuzione professionale docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Teramo, Giudice del Lavoro, n. 50/2023, relativa al pagamento di differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docente, oltre agli accessori di legge. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato una relazione dichiarando di avere posto in essere tutte le attività necessarie all'esecuzione del giudicato. La ricorrente ha successivamente confermato che la sentenza era stata eseguita, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Il Collegio ha escluso la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e ne ha disposto la compensazione tra le parti. La decisione è stata motivata dalla circostanza che l'accredito delle differenze retributive era intervenuto già nell'agosto 2025, a fronte della notificazione e del deposito del ricorso il 30 luglio 2025, sicché le attività esecutive erano già state poste in essere dall'Amministrazione al momento dell'instaurazione del giudizio. È stata inoltre valorizzata la tardiva dichiarazione della cessazione della materia del contendere, effettuata solo a ridosso della camera di consiglio fissata per la decisione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato e la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La compensazione delle spese può essere disposta nel giudizio di ottemperanza quando l'esecuzione del giudicato sia intervenuta immediatamente dopo, o già al momento, della proposizione del ricorso, e il ricorrente dichiari la cessazione della materia del contendere soltanto a ridosso della decisione, rendendo non giustificata la condanna dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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