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Sentenza

Sentenza n. 1759/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: nota soprassessoria del MASE, successiva a una diffida, con cui l’amministrazione ha rappresentato che avrebbe concluso il procedimento di VIA dopo il completamento dell’istruttoria tecnica e l’acquisizione del concerto dell’amministrazione culturale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota del MASE del 14 ottobre 2025, sostenendone il carattere soprassessorio e contestando il silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di VIA presentata per un impianto eolico on shore di potenza pari a 108,8 MW, ricompreso tra i progetti di competenza statale e tra quelli inseriti nel PNIEC. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, degli artt. 23, 24 e 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 8, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 152/2006, lamentando il superamento dei termini legislativi per la conclusione del procedimento. La documentazione progettuale era stata pubblicata il 10 marzo 2025 e, secondo la ricorrente, il termine massimo per la definizione della VIA era inutilmente decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso. La domanda risarcitoria, inizialmente proposta, è stata dichiarata non coltivata in udienza, con riserva di autonoma azione successiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto impugnabile la nota ministeriale perché soprassessoria: pur essendo normalmente non autonomamente impugnabili gli atti endoprocedimentali, lo sono quelli che determinano un arresto indeterminato del procedimento o vanificano l’interesse alla sua rapida conclusione. La nota si limitava infatti a subordinare la conclusione della VIA al completamento dell’istruttoria della Commissione PNIEC-PNRR e all’acquisizione del concerto del Ministero della Cultura, senza indicare tempi ragionevoli di definizione, nonostante fossero scaduti i termini di legge. Il Collegio ha affermato che il MASE mantiene un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche quando la Commissione tecnica non abbia predisposto lo schema di provvedimento o l’amministrazione chiamata al concerto sia rimasta inerte. Ha inoltre precisato che, per i procedimenti di VIA statale relativi a opere da realizzare in Sicilia, le funzioni paesaggistiche e quelle relative al concerto dell’amministrazione culturale spettano all’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, secondo lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione. Il TAR ha quindi annullato la nota soprassessoria, dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato al MASE di adottare una determinazione espressa e conclusiva, di accoglimento o diniego, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, per i successivi 90 giorni. La domanda risarcitoria è stata dichiarata assorbita perché non più coltivata. Il MASE è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, contributo unificato ed eventuali spese del commissario.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto, obbligo che permane anche in presenza di inerzie o ritardi di altri soggetti coinvolti nel procedimento.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell’istanza di VIA presentata per il progetto eolico.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la fase di consultazione pubblica rilevante ai fini del procedimento di VIA.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni

    Prevede un termine complessivo di 160 giorni per la conclusione della VIA dei progetti rientranti nell’ambito dell’art. 8, comma 2-bis, comprendente 130 giorni per l’istruttoria e la predisposizione dello schema e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale. La scadenza del termine non esonera il MASE dall’obbligo di pronunciarsi, anche in caso di inerzia della Commissione tecnica o dell’amministrazione chiamata al concerto.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Individua l’ambito dei progetti PNRR, finanziati sul Fondo complementare o inseriti nel PNIEC ai quali si applica il termine speciale previsto dall’art. 25, comma 2-bis.

  • art. 8, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 152/2006

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla priorità attribuita al progetto.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice di adottare le misure idonee ad assicurare l’attuazione della decisione, compresa la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.

  • art. 14, lett. n), Statuto speciale della Regione siciliana

    È richiamato quale fondamento della competenza regionale siciliana in materia di tutela del paesaggio.

  • art. 1 d.P.R. n. 637/1975

    Norma di attuazione dello Statuto speciale rilevante per l’esercizio in Sicilia delle competenze paesaggistiche attraverso le strutture regionali.

Massime di principio

  • Un atto endoprocedimentale è autonomamente impugnabile quando, pur non definendo formalmente il procedimento, determina un arresto sostanziale e indeterminato dello stesso, impedendo la rapida soddisfazione dell’interesse pretensivo del richiedente.
  • Nel procedimento di VIA statale disciplinato dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, la scadenza dei termini per l’istruttoria tecnica e per l’adozione del provvedimento finale non elimina l’obbligo dell’amministrazione procedente di concludere il procedimento con una determinazione espressa.
  • L’obbligo del MASE di concludere il procedimento di VIA è autonomo e non può essere eluso invocando l’inerzia della Commissione tecnica incaricata di predisporre lo schema di provvedimento o dell’amministrazione competente a esprimere il concerto.
  • Per i procedimenti di VIA statale relativi a opere da realizzare nel territorio siciliano, le funzioni in materia di tutela paesaggistica e l’espressione del concerto previsto dalla disciplina della VIA spettano agli organi regionali competenti, secondo lo Statuto speciale e le norme di attuazione, senza che ciò faccia venir meno l’obbligo del MASE di definire il procedimento.
  • Quando accerta il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può fissare un termine per l’adozione del provvedimento espresso e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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