Sentenza n. 426/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 36/2026 e n. 49/2026, limitatamente alle parti concernenti la condanna del Ministero al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese legali distratte in favore del difensore antistatario, nonostante le sentenze del Tribunale di Terni n. 36/2026 e n. 49/2026 fossero passate in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il difensore antistatario ha proposto ricorso per l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 36/2026 e n. 49/2026, limitatamente alle statuizioni che condannavano il Ministero al pagamento delle spese legali con distrazione in suo favore. Ha dedotto di avere notificato le sentenze in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il pagamento. Ha chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per adempiere e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti, compresa l'ultima memoria del ricorrente, non risultava pagato quanto dovuto in forza delle sentenze passate in giudicato e che non vi erano ragioni per ritardare ulteriormente l'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni le spese legali dovute, maggiorate degli interessi legali fino al soddisfo. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Terni, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta del ricorrente e in caso di mancato adempimento nel termine, provveda al pagamento delle somme ancora dovute adottando gli atti amministrativi e contabili necessari. Per l'eventuale attività commissariale è previsto un compenso di euro 500,00 a carico del Ministero, da pagare dopo la verifica dell'espletamento del mandato sulla base della relazione documentata del commissario e della dichiarazione di avvenuta ottemperanza del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Pertanto, in accoglimento del ricorso: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle spese legali spettanti alla parte ricorrente in base alle suddette sentenze, maggiorate degli interessi legali fino alla data del soddisfo (come da richiesta contenuta nel ricorso); - può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Terni o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alle suddette sentenze che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare fin da subito un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva se il termine decorre inutilmente.
art. 112 c.p.a.
La controversia riguarda l’ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Terni n. 36/2026 e n. 49/2026, nelle sole parti in cui hanno condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali in favore del difensore in quella sede dichiaratosi antistatario.
L'azione di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l'esecuzione delle statuizioni di condanna al pagamento delle spese legali contenute in sentenze passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Parte ricorrente - esponendo di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di averne documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il pagamento - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione delle somme spettanti.
La disposizione è richiamata quale termine che il ricorrente dichiara di avere atteso prima di chiedere l'ottemperanza; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate forfettariamente come da dispositivo, tenendo conto della semplicità e serialità della controversia, nel rispetto della misura minima indicata dalla giurisprudenza per casi analoghi sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
La liquidazione forfettaria delle spese del giudizio è parametrata ai valori minimi indicati per casi analoghi, tenendo conto della semplicità e serialità della controversia.
Massime di principio
- Il mancato pagamento di somme dovute in forza di statuizioni di condanna passate in giudicato legittima il ricorso per ottemperanza, anche quando la condanna riguarda le spese legali distratte in favore del difensore antistatario.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato, su richiesta della parte interessata e dopo l'inutile decorso del termine, di provvedere in via sostitutiva al pagamento delle somme ancora dovute.
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