Cassazione Penale, Sentenza n. 16689/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Aiello Rosa, liquidate in complessivi euro 3.700,00, oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania (26/10/2021) che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione (violazione art. 633 c.p.) e lo aveva comunque condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile Aiello Rosa. Il ricorrente ha depositato il ricorso per Cassazione il 19/11/2021. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché depositato oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585 co.1 lett. a) c.p.p., avendo il termine iniziato a decorrere in udienza il 26/10/2021 quando il giudice d'appello ha letto il dispositivo e redatto la motivazione contestuale.
Norme richiamate
art. 585 co.1 lett. a) c.p.p.
Il termine per proporre ricorso per cassazione è di 15 giorni dalla notificazione o dal momento in cui inizia a decorrere (qui: lettura del dispositivo e motivazione in udienza). Il mancato rispetto di tale termine rende il ricorso inammissibile.
art. 633 c.p.
Norma penale relativa al reato contestato (come riportato nel provvedimento); nella fattispecie il giudice d'appello ha ritenuto il reato estinto per prescrizione.
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Richiamato rispetto alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto previsto dalla normativa emergenziale (modalità procedurale di trattamento del ricorso nell'udienza).
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione è perentorio: va rispettato o il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
- Il dies a quo per il termine decorre quando il dispositivo e la motivazione sono effettivamente resi noti (ad es. letti in udienza e redatta la motivazione contestuale); in tali casi il termine inizia a decorrere da quell'udienza anche se la motivazione formale è poi depositata.
- La tardività dell'impugnazione comporta non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche: spese processuali, versamento alla cassa delle ammende e rifusione delle spese della parte civile.
- Per evitare il rischio di inammissibilità è prudente depositare il ricorso entro termini più brevi rispetto alla scadenza massima e verificare subito la data di decorrenza (data di lettura del dispositivo/motivazione o data di notifica formale).
- Se si contesta l'inizio del termine (data di lettura o notifica), è necessario produrre prove documentali sull'assenza di motivazione o sul mancato deposito in cancelleria nei termini per tentare di dimostrare la tempestività.
- In presenza di dubbi procedurali o di possibili errori nella determinazione del termine, valutare tempestivamente rimedi come istanze al giudice per chiarimenti o impiego di mezzi di tutela ammissibili (ove esistenti) prima della scadenza.
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