Cassazione Penale, Sentenza n. 24273/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Salerno (10/12/2021) che confermava la condanna di primo grado (Tribunale di Salerno, 20/11/2019) per il reato di cui all'art. 646 cod.pen.. Deduce due motivi: (1) violazione ex art. 606 c.p.p. lett. b) per presunta inesattezza del dispositivo di primo grado, che avrebbe indicato "anni due" senza la qualificazione di "arresto e, o reclusione"; (2) violazione ex art. 606 c.p.p. lett. b) con argomento sostanziale sull'interversione del possesso, sostenendo che il caso sarebbe riconducibile a mera illiceità civile e non avrebbe rilievo penale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la questione attiene alla sentenza di primo grado e doveva essere fatta valere davanti al giudice d'appello; inoltre l'omissione formale è rilevabile come errore materiale emendabile con l'incidente di esecuzione, e la motivazione mostra che la pena inflitta era quella della reclusione. Sul secondo motivo la Corte lo ha qualificato come generico e apodittico, privo dei requisiti di specificazione richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p., perciò non consentente il sindacato di legittimità. Perciò il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma che definisce il reato per cui è stato condannato il ricorrente; nella sentenza la fattispecie è stata ritenuta integrata e confermata in appello
art. 606 c.p.p. lett. b)
Richiamata quale premessa formale del motivo di ricorso: la lett. b) disciplina i vizi denunciabili in cassazione (violazione di legge). La Corte ha ritenuto che i motivi prospettati non fossero adeguatamente sviluppati ai fini della cognizione di legittimità
art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma che elenca i requisiti formali e di specificazione del ricorso per cassazione; la Corte ha valutato che il secondo motivo fosse generico e non indicasse gli elementi necessari per esercitare il sindacato, risultando dunque inammissibile
istituto dell'"incidente di esecuzione"
Richiamato dalla Corte come rimedio per emendare un errore materiale (omissione nella indicazione della specie di pena). La Corte ha ritenuto che l'eventuale omissione formale potesse essere rettificata con tale rimedio e non costituisse motivo di cassazione
Massime di principio
- Un vizio meramente formale nel dispositivo (es. omissione della specie della pena) può essere qualificato come errore materiale ed è spesso emendabile tramite incidente di esecuzione anziché tramite ricorso per cassazione.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e sviluppati: censure generiche o apodittiche che si limitano ad affermare l'assenza di rilevanza penale dei fatti senza indicare gli elementi precisi non soddisfano i requisiti di cui all'art. 581 c.p.p. e rischiano l'inammissibilità.
- Questioni attinenti al merito dei fatti o a errori della sentenza di primo grado, quando il giudizio di appello è competente, vanno sollevate in sede di appello; la Cassazione non è il luogo per rimettere profili che avrebbero dovuto essere discussi davanti al giudice d'appello.
- Quando si ritiene che il possesso o la qualificazione giuridica di fatti conduca a una mera controversia civile (inesistenza del fatto penalmente rilevante), è necessario strutturare in modo preciso l'argomentazione e contestare i punti probatori della sentenza, altrimenti il motivo risulterà generico.
- La valutazione di "colpa" nella proposizione di ricorsi infondati o mal formulati può comportare sanzioni economiche (es. somme alla Cassa delle ammende) oltre al pagamento delle spese processuali.
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