Sentenza n. 3954/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva accolto il ricorso contro l'invito dell'ASL a rimuovere la criticità relativa al rapporto di consulenza del direttore tecnico
Esito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata aveva impugnato l'invito dell'ASL a regolarizzare la posizione del direttore tecnico, ritenendo illegittimo il rapporto di consulenza anziché di lavoro dipendente. Il TAR aveva accolto il ricorso, considerando sufficiente, per la tipologia di struttura interessata, un rapporto di lavoro a tempo pieno senza specificazione della natura subordinata. L'ASL ha appellato sostenendo, anzitutto, che la struttura si fosse spontaneamente adeguata alla richiesta amministrativa e, nel merito, che il regolamento regionale n. 3/2006 imponesse per il personale con compiti di direzione un rapporto di lavoro dipendente, escludendo tale personale dalla quota del 28% di rapporti libero-professionali consentiti per l'assistenza diretta. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato ha rilevato d'ufficio la possibile nullità dell'appello per il conferimento al difensore di una procura generale anziché speciale. La questione è stata esaminata anche alla luce della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di appello relativi alla posizione del direttore tecnico e all'interpretazione del regolamento regionale. Ha dichiarato nullo e, conseguentemente, inammissibile l'appello, poiché il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, che deve esistere anteriormente alla proposizione del gravame. La procura conferita dall'ASL aveva invece natura generale. Il vizio è stato ritenuto non sanabile, anche in considerazione della mancata costituzione della parte appellata. La Sezione ha applicato il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e l'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione dell'appellata.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale
La procura speciale deve esistere prima della proposizione del ricorso o dell'appello.
art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a.
La nullità del ricorso derivante dal difetto della procura speciale comporta, nel caso esaminato, l'inammissibilità dell'appello.
art. 38 c.p.a.
La disposizione è richiamata in combinato disposto con l'art. 44 c.p.a. per la disciplina applicabile al vizio dell'appello.
art. 101 c.p.a.
La disposizione è richiamata in combinato disposto con gli artt. 38 e 44 c.p.a. ai fini della nullità e inammissibilità dell'appello.
art. 39 c.p.a.
L'etero-integrazione del codice del processo amministrativo con le norme del codice di procedura civile opera soltanto nei limiti stabiliti da questa disposizione.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare il vizio della procura rilevato nel caso concreto.
regolamento regionale n. 3/2006
Possono essere intrattenuti, per le strutture private, rapporti libero professionali esulanti il rapporto di dipendenza fino al 28% del personale globalmente destinato all'assistenza diretta, con l'esclusione del personale con compiti di direzione, per il quale va comunque instaurato un rapporto di lavoro dipendente, ai sensi della DGRC 3/2/1998 n. 377 e s.m.i.
La questione interpretativa è stata dedotta dall'appellante ma non esaminata dal Consiglio di Stato, che ha definito il giudizio per l'inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorso, compreso l'appello, deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale già esistente anteriormente alla proposizione del gravame.
- La disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non presenta una lacuna da colmare mediante il ricorso al codice di procedura civile.
- L'art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente quindi di sanare il vizio derivante dal difetto o dall'inesistenza di una procura speciale conforme ai requisiti processuali amministrativi.
- La procura generale conferita al difensore, anziché una procura speciale anteriore alla proposizione dell'appello, determina la nullità del gravame e la sua conseguente inammissibilità; il vizio non è sanabile nei termini considerati dalla decisione.
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