Sentenza del 19/04/2021 n. 584 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento per l'anno 2013 che aveva aumentato il reddito imponibile per due rilievi: (1) la ripresa a tassazione di un'indennità di trasferta forfettaria corrisposta all'amministratore B.A. (e contabilizzata come stipendio per euro 13.521,52); (2) la disconoscimento della deducibilità degli accantonamenti per indennità di fine mandato di altro amministratore, contabilizzati tramite polizza assicurativa (costo euro 23.071,50).
La decisione
La Commissione Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e l'appello incidentale della società, confermando la sentenza della CTP che: (a) ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione dell'indennità di trasferta erogata quotidianamente all'amministratore B.A., perché priva dei requisiti di saltuarietà, contingenza e temporaneità (la prestazione era quotidiana, nel medesimo comune di residenza e verso lo studio contabile dove l'amministratore si recava abitualmente); (b) ha invece accolto il ricorso della società quanto alla deducibilità degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato dell'altro amministratore, ritenendo che lo statuto societario e le successive delibere assembleari costituiscono documentazione idonea e data certa a giustificare la deduzione per competenza. Spese compensate.
Norme richiamate
norme fiscali sulla trasferta (principio generale)
La nozione fiscale di 'trasferta' richiede transitorietà/temporaneità e svolgimento dell'attività in luogo diverso da quello abituale; indennità forfettarie giornaliere non giustificate per prestazioni svolte quotidianamente nello stesso comune di residenza non rispondono a tali requisiti e possono essere riprese a tassazione
statuto societario e delibere assembleari in materia di indennità di fine mandato
La deducibilità degli accantonamenti al trattamento di fine mandato può essere riconosciuta se esiste previsione statutaria che consente la corresponsione e se le successive delibere assembleari determinano misura e modalità: la presenza di documentazione con data certa e delibere che individuano l'accantonamento è idonea a giustificare la deduzione per competenza anche se la misura è stata fissata successivamente
Massime di principio
- Per qualificare fiscalmente una 'trasferta' e dedurre eventuali indennità occorre dimostrare che la prestazione è temporanea/occasionale e in luogo diverso da quello abituale: corse quotidiane verso un luogo nel medesimo comune di residenza sono normalmente considerate commuting e non giustificano indennità forfettarie
- Le indennità forfettarie giornaliere corrisposte sistematicamente per tutti i giorni feriali sono a rischio di disconoscimento salvo prova concreta della temporaneità e della necessità dell'attività fuori sede
- Per gli accantonamenti a titolo di trattamento di fine mandato, è essenziale avere una base statutaria e delibere assembleari che traducano la previsione in una misura o modalità attuativa; la documentazione con data certa e le delibere successive possono rendere deducibili gli accantonamenti per competenza
- La documentazione probatoria (delibere, statuto, distinte di rimborso, dettagli contabili) è cruciale: senza titoli e motivazioni formali le somme rischiano la ripresa a tassazione
- In caso di reciproca soccombenza o questioni interpretative complesse le spese di lite possono essere compensate: valutare la forza probatoria degli atti prima di contestare o opporsi all'Ufficio
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