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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15751/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato la condanna per rapina impropria aggravata. Il ricorrente deduce tre motivi principali: 1) violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 111 Cost., art. 499 c.p.p., art. 606 n.1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che il fatto era stato ridimensionato in dibattimento; 2) errata qualificazione giuridica della condotta — sulla base delle dichiarazioni del teste De Rosa la condotta sarebbe più correttamente qualificabile come furto (art. 626 c.1 n.2 c.p.), con conseguente improcedibilità per difetto di querela; 3) mancata considerazione delle condizioni di salute emerse dalla documentazione medica che avrebbero potuto integrare lo stato di necessità scriminante.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi si risolvevano in una diversa valutazione delle prove e in contestazioni della persuasività della motivazione della Corte d'appello, questioni non consentite in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata e logica su responsabilità, qualificazione giuridica e stato di necessità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamata dal ricorrente con riferimento a presunte violazioni del giusto processo e della motivazione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa o carente motivazione idonea a fondare censura di diritto.

  • art. 499 c.p.p.

    Richiamato a supporto della censura sulla motivazione e sulla rilevanza delle dichiarazioni dibattimentali; la Corte ha ritenuto le censure come mera rivalutazione probatoria non consentita in Cassazione.

  • art. 606, n. 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamato tra le norme pertinenti alle censure di legittimità (vizio di motivazione o erronea applicazione della legge penale); la Corte ha ritenuto che non fosse prospettata una violazione di diritto configurabile ai sensi di tale norma.

  • art. 606, n. 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto; la Corte ha ritenuto che la contestazione non costituisse una questione di diritto risolvibile in sede di legittimità ma una divergenza di valutazione probatoria.

  • art. 628 c.p.

    Norma sulla rapina (richiamata in relazione alla fattispecie per cui il ricorrente era stato condannato); la Corte d'appello ha confermato l'applicazione corretta della norma secondo la valutazione delle prove.

  • art. 626, c.1, n.2 c.p.

    Norma sul furto aggravato/rilevante per la questione di qualificazione: il ricorrente sosteneva che i fatti dovessero essere qualificati come furto con conseguente rilevanza della querela; la Corte ha ritenuto la questione come valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione.

  • art. 23, comma 8, Decreto-legge n. 137/2020

    Richiamato per la modalità di trattazione del ricorso (richiami procedurali); la menzione conferma che la trattazione è avvenuta nei termini previsti dalla norma transitoria/organizzativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha pronunciato l'inammissibilità ai sensi di tale disposizione e disposto le sanzioni conseguenti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione ex novo delle risultanze di fatto: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione della prova o della credibilità dei testimoni sono inammissibili.
  • Per ottenere l'esame in Cassazione è necessario articolare censure di diritto: errore di diritto, omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi, o violazione di norme di diritto; non è sufficiente contestare la persuasività della valutazione probatoria.
  • La riclassificazione del fatto (es. rapina vs. furto) è sindacabile in Cassazione solo se emerge un errore di diritto nella qualificazione giuridica e non una mera divergenza sulle risultanze fattuali; quando la questione dipende dall'accertamento concreto dei fatti, resta materia del merito.
  • Le circostanze invocate come scriminanti (es. stato di necessità, condizioni di salute) richiedono un accertamento probatorio concreto; se la valutazione è stata adeguatamente motivata in sede di merito, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito.
  • Il ricorrente assume rischi economici e sanzionatori: i ricorsi manifestamente inammissibili o che evidenziano colpa nella determinazione della causa di inammissibilità possono comportare condanna alle spese e ammende (es. versamento alla cassa delle ammende).

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