Sentenza del 15/06/2016 n. 12311 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la residenza fiscale estera del contribuente per gli anni 1997-2000, sostenendo che egli mantenesse in Italia il domicilio, inteso come centro principale degli affari, degli interessi economici e delle relazioni personali. Sono stati valorizzati, tra gli altri elementi, conti correnti italiani, frequenti soggiorni in Italia, contratti di sponsorizzazione sottoposti alla giurisdizione italiana, polizze assicurative italiane, recapito della corrispondenza in Italia e rapporti con il figlio residente in Italia. Il contribuente ha contestato anche vizi degli accessi domiciliari, delle verifiche fiscali, delle notifiche e l'applicazione della presunzione prevista per i trasferimenti verso Paesi a fiscalità privilegiata.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, dichiarato inammissibile un secondo ricorso incidentale del contribuente per consumazione del diritto di impugnazione, rigettato il ricorso incidentale principale del contribuente e accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della Commissione tributaria regionale, che non aveva esaminato adeguatamente gli elementi indicativi del centro degli interessi del contribuente in Italia. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sulla debenza delle imposte, ma il contribuente ha perso in Cassazione e la causa dovrà essere nuovamente esaminata.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, comma 2
La residenza fiscale sussiste alternativamente in presenza dell'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, della residenza o del domicilio in Italia.
La cancellazione dall'anagrafe italiana e l'iscrizione all'AIRE non escludono automaticamente la residenza fiscale italiana. È sufficiente che il contribuente abbia in Italia la residenza o il domicilio civilistico, inteso come sede principale degli affari, degli interessi economici e delle relazioni personali.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, comma 2-bis
Per i cittadini trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata opera una presunzione di residenza fiscale in Italia, che il contribuente deve superare fornendo prova concreta dell'effettivo trasferimento della propria residenza.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, commi 2 e 6
L'autorizzazione del pubblico ministero per l'accesso domiciliare e la consegna del verbale di chiusura delle operazioni tutelano il contribuente. Eventuali vizi dell'accesso incidono sugli atti impositivi soltanto quando esista un rapporto di necessaria e insostituibile consequenzialità tra l'atto istruttorio viziato e la parte dell'accertamento contestata.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Le garanzie del contribuente durante le verifiche fiscali devono essere concretamente violate e deve essere allegato uno specifico pregiudizio; la mera irregolarità formale, senza dimostrazione del danno o dell'incidenza sull'accertamento, non è sufficiente.
Codice di procedura civile, art. 335
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti.
Codice di procedura civile, art. 360
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e correttamente inquadrati; non è consentito utilizzare il ricorso per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate dal giudice di merito.
Massime di principio
- La cancellazione dall'anagrafe italiana o l'iscrizione all'estero non è decisiva da sola: la residenza fiscale dipende dalla situazione sostanziale e dal centro effettivo degli interessi.
- Per dimostrare la residenza estera occorre documentare in modo coerente e complessivo la vita personale, familiare, abitativa, professionale e patrimoniale all'estero, soprattutto quando il trasferimento riguarda un Paese a fiscalità privilegiata.
- Conti correnti, abitazioni, frequenti presenze, contratti, assicurazioni, recapiti e legami familiari in Italia possono costituire indizi convergenti del domicilio fiscale italiano, anche se il contribuente lavora o soggiorna frequentemente all'estero.
- Il giudice deve valutare globalmente tutti gli elementi rilevanti e motivare specificamente perché li ritenga o meno idonei a dimostrare il centro degli interessi del contribuente.
- Le eccezioni relative a verifiche, accessi e notifiche richiedono l'indicazione concreta del pregiudizio subito e del collegamento causale tra la violazione e l'accertamento impugnato.
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: occorre dimostrare una specifica violazione di legge o un'omissione motivazionale decisiva.
- La proposizione di un primo ricorso per cassazione consuma il diritto di impugnazione della stessa parte: un successivo ricorso non può aggiungere o ripetere validamente nuovi motivi, anche se può valere come controricorso nei limiti della difesa dall'impugnazione avversaria.
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