Cassazione Civile, Ordinanza n. 19847/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita di un locale commerciale stipulato da un privato con un promissario acquirente, con previsione di prelazione in favore del conduttore. Dopo l'esercizio della prelazione e la successiva vendita del bene a un terzo, il promissario acquirente aveva ottenuto in un precedente giudizio una condanna generica degli eredi del promittente venditore al risarcimento del danno da mancato acquisto, da liquidarsi in separata sede. Nel giudizio successivo egli ha chiesto la liquidazione del danno, invocando il giudicato formatosi sulle decisioni precedenti; i convenuti hanno contestato, tra l'altro, la qualità in cui erano stati evocati in giudizio, la prescrizione, la mancanza di prova del danno, il concorso colposo del creditore e la compensatio lucri cum damno. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado e ha liquidato il danno in euro 92.962,24, riconoscendo la responsabilità degli eredi del promittente venditore nei limiti delle rispettive quote ereditarie e dichiarando il difetto di legittimazione attiva di una società indicata in atti. In cassazione il ricorrente ha censurato: 1) la decisione nella parte in cui avrebbe modificato la domanda e ritenuto che i convenuti fossero stati evocati quali eredi, con violazione degli artt. 81, 99, 100 e 112 c.p.c.; 2) la condanna al risarcimento per una voce di danno asseritamente mai domandata tempestivamente, con violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sulla domanda e sulla prova; 3) l'omessa pronuncia sulle spese nei confronti della società dichiarata priva di legittimazione attiva, con violazione dell'art. 91 c.p.c. La Corte ha ritenuto infondati i motivi secondo e terzo, affermando che gli eredi di un debitore rispondono pro quota e che non sussiste litisconsorzio necessario tra di essi; ha inoltre ritenuto che la domanda risarcitoria comprendesse, sin dall'atto introduttivo, anche il differenziale tra il valore del bene e il prezzo pattuito. Ha invece accolto il primo motivo limitatamente alla mancata pronuncia sulle spese relative alla società Gruppo SAIGI s.r.l., cassando la sentenza sul punto e decidendo nel merito con compensazione integrale delle spese tra ricorrente e società, confermando per il resto la decisione e condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente persona fisica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso solo nella parte relativa all'omessa pronuncia sulle spese riguardanti la società Gruppo SAIGI s.r.l.; ha cassato la sentenza d'appello limitatamente a tale punto e, decidendo nel merito, ha compensato integralmente le spese tra il ricorrente e la società per tutti i gradi di giudizio. Ha rigettato gli altri motivi, confermando nel resto la sentenza impugnata, inclusa la condanna risarcitoria nei confronti degli eredi del promittente venditore. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente persona fisica.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Richiamato quale base del precedente trasferimento coattivo del bene in favore del promissario acquirente nel giudizio antecedente.
art. 38 L. 27 luglio 1978, n. 392
Citato con riferimento al diritto di prelazione del conduttore del locale.
art. 81 c.p.c.
Evocato nel motivo sul difetto di titolarità sostanziale e sulla legittimazione ad agire.
art. 99 c.p.c.
Evocato nel motivo sul difetto di titolarità sostanziale e sulla legittimazione ad agire.
art. 100 c.p.c.
Evocato nel motivo sul difetto di titolarità sostanziale e sulla legittimazione ad agire.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso il vizio ritenendo la domanda ricompresa nel thema decidendum.
art. 163 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al contenuto dell'atto di citazione e alla delimitazione della domanda.
art. 183 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle allegazioni svolte nelle memorie integrative e alla tempestività delle voci di danno.
art. 1219 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di responsabilità da ritardo/inadempimento.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sul riparto dell'onere della prova del danno.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per censurare l'omessa pronuncia sulle spese processuali nei confronti della società dichiarata priva di legittimazione attiva.
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro di impugnazione per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nel caso di successione mortis causa di una pluralità di eredi nel lato passivo di un rapporto obbligatorio, il debito ereditario si fraziona pro quota tra gli aventi causa; ne deriva che il rapporto non è unico e inscindibile e non sussiste litisconsorzio necessario tra gli eredi, né in primo grado né in appello.
- Se il convenuto eccepisce che il debito ereditario deve essere ripartito pro quota, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza degli altri coeredi, il loro numero, il titolo della successione e la qualità di eredi.
- Quando il giudice di merito motiva sulla ricostruzione del contenuto della domanda, l'eventuale errore nella sua delimitazione attiene all'accertamento in concreto della volontà della parte e non integra, di per sé, violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Il giudice può ritenere comprese nel thema decidendum anche voci di danno che, pur non enunciate con formula letterale identica, risultino ricavabili dall'atto introduttivo e dal complessivo sviluppo della domanda; non vi è ultrapetizione se la condanna riguarda un pregiudizio già incluso nella pretesa sostanziale dedotta.
- L'omessa pronuncia su una domanda accessoria autonoma, quale la regolazione delle spese nei confronti di una parte specificamente coinvolta nel giudizio, determina cassazione limitatamente al capo non deciso; se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e regolare direttamente le spese.
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