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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32141/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità del motivo, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non è individuabile il reato oggetto della condanna né il contenuto della sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo un vizio di motivazione sia in ordine all'affermazione di responsabilità sia con riferimento al trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità, poiché formulato in modo meramente assertivo e privo della necessaria specificità critica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il ricorso non poneva in correlazione le argomentazioni della sentenza censurata con quelle poste a fondamento dell'impugnazione e ometteva il necessario confronto con le motivazioni esplicitate dal giudice del gravame.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la carenza di specificità del motivo è sanzionata a pena di inammissibilità

    Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; una censura assertiva, priva di correlazione critica con le argomentazioni del giudice, è inammissibile per aspecificità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura meramente assertiva e non contiene una specifica correlazione critica con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un vizio di motivazione richiede il confronto puntuale con le ragioni poste dal giudice a fondamento sia dell'affermazione di responsabilità sia del trattamento sanzionatorio; la mancata contestazione specifica di tali argomenti integra aspecificità del motivo.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, secondo quanto disposto nella decisione, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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