Cassazione Penale, Sentenza n. 2166/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) sostenendo l'inosservanza e l'erronea applicazione delle norme processuali (artt. 125, 444 comma 2, 448 comma 2-bis e 606 cod. proc. pen.) e dell'art. 648-quater cod. pen. Avversava in particolare la quantificazione della confisca per equivalente: il G.i.p. aveva determinato il profitto del reato di riciclaggio nell'intero valore delle somme coinvolte (1.133.025,00 euro) senza accertare e motivare quale fosse il vantaggio effettivamente conseguito dall'imputato e quale fosse il suo ruolo nelle singole operazioni. Contestava dunque l'applicazione di un principio che consente di confiscare l'intera somma riciclata anche quando il riciclatore non si sia effettivamente avvantaggiato per l'intero importo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Pur confermando l'obbligatorietà della confisca per equivalente ex art. 648-quater, ha affermato che la misura non può eccedere il profitto effettivamente conseguito dal riciclatore. Il Collegio ha rilevato carenza di motivazione in ordine alla concreta entità del vantaggio economico goduto dall'imputato e al suo ruolo nelle singole vicende; pertanto ha annullato la sentenza limitatamente alla statuizione sulla confisca e ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano, sezione G.i.p., per un nuovo esame e una motivazione compiuta sulla quantificazione del profitto realmente imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza di applicazione della pena ha natura particolare e richiede motivazione distinta per misure non concordate.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Prevede limiti all'impugnabilità delle statuizioni non concordate ma, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, non impedisce il ricorso per cassazione per vizio di motivazione relativamente alle misure non oggetto di accordo.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; applicato per valutare la motivazione della statuizione di confisca non concordata.
art. 125 cod. proc. pen.
Principi generali sul contenuto della motivazione del provvedimento giudiziario richiamati nel censimento dell'inosservanza da parte del giudice di merito.
art. 648-quater cod. pen.
Norma che dispone la confisca per equivalente del profitto del delitto di riciclaggio; la Corte chiarisce che la confisca deve essere riferita al profitto effettivamente conseguito dal riciclatore e non automaticamente all'intero valore delle somme riciclate quando parte del profitto sia spettata a terzi.
Massime di principio
- La confisca per equivalente ex art. 648-quater è obbligatoria quando ricorre il profitto del reato, ma il valore confiscato non può superare il vantaggio economico effettivamente conseguito dall'imputato riciclatore.
- Se la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) contiene misure patrimoniali o di sicurezza non oggetto di accordo tra le parti, tali misure richiedono una motivazione autonoma e sono impugnabili in Cassazione per vizio di motivazione.
- Il giudice deve accertare e motivare il ruolo del singolo imputato nelle operazioni di riciclaggio e distinguere il profitto riconducibile al riciclatore da quello eventualmente spettante all'autore del reato presupposto o a terzi.
- Non è ammesso confiscare al riciclatore l'intero importo riciclato se risulta che il riciclatore non si è avvantaggiato per l'intero ammontare; occorre una valutazione caso per caso basata su elementi di fatto e prova.
- In presenza di carenza motivazionale sulla quantificazione del profitto, la Corte può annullare la statuizione sulla confisca e rinviare per un nuovo esame; il giudice di merito deve provvedere con motivazione specifica.
- La giurisprudenza di legittimità è prevalente nel ritenere necessario distinguere il profitto effettivamente goduto dal riciclatore rispetto al valore totale delle somme coinvolte nelle operazioni di riciclaggio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1963/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1977/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2055/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2078/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2090/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2092/2023 del 19/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →