Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21582/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (promittenti venditori)

La controversia

In una lite originata da un preliminare di compravendita immobiliare, i promittenti venditori avevano agito per far accertare la legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare, deducendo l'inadempimento del promissario acquirente che si era rifiutato di prestare il consenso alla stipula del definitivo e chiedendo di trattenere la caparra confirmatoria già versata. Il convenuto sosteneva invece di essersi legittimamente rifiutato di concludere il definitivo perché, dopo essere stato immesso nel possesso dell'immobile, avrebbe scoperto gravi vizi occultati dai venditori. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto che i vizi fossero immediatamente percepibili e che l'acquirente avesse avuto accesso all'immobile già prima del preliminare, escludendo dunque l'occultamento e l'applicabilità della garanzia per vizi. Con il ricorso per cassazione il promissario acquirente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2697 e 1490 c.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando sostanzialmente l'erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali, l'assenza o apparenza della motivazione e la sopravvalutazione di dichiarazioni testimoniali anche de relato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizi motivazionali, mirasse in realtà a ottenere una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare testimoniali, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui, per dedurre utilmente in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, occorre indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente contrastanti con le norme o con l'interpretazione giurisprudenziale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze sulla pretesa erroneità della decisione e sulla motivazione, ma senza che la Corte ne affronti il merito, ritenendo la censura inammissibile perché diretta a rivalutare i fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro della dedotta erronea valutazione delle prove; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la considera una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso contro la valutazione delle prove testimoniali; la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non esamina il merito della ripartizione dell'onere della prova, perché il motivo è reputato inammissibile.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso e nella motivazione della sentenza di merito per escludere la garanzia per vizi, poiché i difetti erano ritenuti immediatamente percepibili e non occultati.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare carenze motivazionali; la Corte ritiene però che la censura si risolva in una richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme ai profili motivazionali; la Corte non vi si sofferma nel merito, dichiarando il motivo inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Per denunciare la violazione o falsa applicazione della legge occorre indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente contrastanti con le norme o con l'interpretazione giurisprudenziale.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare che la deduzione del vizio di legge deve essere specifica e autosufficiente, pena l'inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato implicitamente nel riferimento ai limiti del controllo di legittimità sulle censure di motivazione; non consente una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme invocate o con la giurisprudenza di legittimità.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • La deduzione di vizi motivazionali o di errata valutazione delle risultanze istruttorie non può essere utilizzata per contestare il libero apprezzamento del giudice di merito sulle prove testimoniali e documentali, salvo i limiti rigorosi del sindacato di legittimità.
  • In materia di garanzia per vizi, la percepibilità immediata dei difetti e la loro non occultabilità possono escludere l'operatività della tutela ex art. 1490 c.c.; tuttavia, nel caso deciso, questo tema resta assorbito dall'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaProveImpugnazioniContratto preliminare
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.