Cassazione Civile, Ordinanza n. 22976/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva acquistato, insieme a un altro soggetto, quote di un terreno agricolo chiedendo in sede di registrazione l'agevolazione fiscale prevista per la piccola proprietà contadina, producendo un certificato provvisorio dell'ispettorato agrario; in via subordinata aveva invocato anche l'agevolazione per i trasferimenti di terreni agricoli a favore degli imprenditori agricoli professionali. L'Agenzia delle Entrate, dopo alcuni anni, emetteva avviso di liquidazione recuperando le maggiori imposte di registro e ipotecaria perché il certificato definitivo non era stato prodotto entro tre anni. Il contribuente contestava in cassazione: 1) la decadenza dal beneficio per mancata produzione del certificato definitivo, sostenendo che la disciplina fosse stata mal applicata; 2) il mancato esame della questione relativa all'agevolazione per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 3) l'erronea affermazione che il certificato provvisorio non fosse sufficiente; 4) l'erronea ritenuta responsabilità solidale degli acquirenti per il pagamento dell'imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, secondo la disciplina della legge n. 604 del 1954, l'agevolazione fruita in via provvisoria al momento della registrazione è subordinata alla successiva produzione del certificato definitivo entro tre anni, termine di natura decadenziale e funzionale alla stabilizzazione del beneficio; nel caso concreto era incontestato che il certificato definitivo non era stato richiesto né prodotto in tempo utile, ma solo oltre il termine. Ha rigettato anche il quarto motivo, affermando che, trattandosi di avviso di liquidazione relativo al medesimo atto di compravendita, l'amministrazione poteva agire nei confronti di ciascun acquirente quale coobbligato solidale ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, senza essere tenuta al beneficio dell'ordine o della preventiva escussione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 604 del 1954, art. 2
individua i requisiti sostanziali per l'agevolazione della piccola proprietà contadina, da attestare con certificazione idonea.
L. n. 604 del 1954, art. 3
per ottenere il beneficio occorre produrre al momento della registrazione lo stato di famiglia e il certificato dell'ispettorato agrario attestante i requisiti previsti.
L. n. 604 del 1954, art. 4
consente, in luogo del certificato definitivo, la produzione di un'attestazione provvisoria, ma impone la presentazione del certificato definitivo entro tre anni; il mancato rispetto del termine fa sorgere l'obbligo di pagare le imposte ordinarie.
L. n. 604 del 1954, art. 5
in mancanza dei certificati richiesti al momento dell'atto sono dovute le imposte ordinarie, restando però possibile il rimborso se la documentazione viene presentata nei termini previsti.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57
le parti contraenti sono coobbligate in solido per l'imposta di registro; l'amministrazione può richiedere il tributo a ciascun condebitore senza essere vincolata al beneficio dell'ordine o della preventiva escussione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota prima, Tariffa, parte prima
richiamata quale possibile base dell'agevolazione per i trasferimenti di terreni agricoli in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ma la censura sul punto è stata ritenuta infondata o non decisiva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2
richiamato dalla parte ricorrente in relazione al dedotto omesso esame di una questione, senza che la Corte ne ricavasse un principio autonomo decisivo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3
richiamato nel secondo motivo di ricorso a sostegno della doglianza processuale.
c.p.c., art. 277
richiamato nel secondo motivo di ricorso a sostegno della doglianza processuale.
D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 ss.
richiamati per sostenere l'equivalenza del certificato provvisorio ad autocertificazione, tesi respinta dalla Corte nel caso concreto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è concessa in via provvisoria alla registrazione dell'atto, la successiva produzione del certificato definitivo entro il termine previsto dalla legge costituisce condizione necessaria per consolidare il beneficio.
- Il termine previsto per la produzione della documentazione definitiva può avere natura decadenziale e, se decorso inutilmente, legittima il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
- Il contribuente che invochi il beneficio deve dimostrare non solo di aver richiesto l'agevolazione, ma anche di essersi attivato tempestivamente per ottenere la certificazione richiesta; non può beneficiare dell'inerzia imputabile alla propria negligenza.
- In materia di imposta di registro, i contraenti dell'atto sono coobbligati in solido verso l'erario, che può agire per l'intero nei confronti di ciascuno di essi senza dover rispettare il beneficio dell'ordine o della preventiva escussione.
- Se la decadenza dall'agevolazione deriva dall'inadempimento di uno degli acquirenti rispetto agli obblighi documentali posti dalla legge, l'amministrazione può comunque rivolgersi a ciascun coobbligato per il recupero del tributo ordinario.
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