Cassazione Civile, Ordinanza n. 13282/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di undici contratti di lavoro subordinato a tempo determinato intercorsi tra una lavoratrice e una società datrice di lavoro. In primo grado la lavoratrice aveva chiesto, in via principale, di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità del termine apposto ai singoli contratti, con decorrenza dal primo contratto o comunque dalla data ritenuta di giustizia, al fine di ottenere la reintegrazione conseguente alla dedotta nullità del licenziamento. La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva però dichiarato la decadenza dall'impugnazione degli undici contratti anteriori all'ultimo contratto stipulato il 3 giugno 2017, e aveva respinto anche il reclamo incidentale volto a far accertare una frode alla legge, ritenendo non dimostrato l'effettivo risultato illecito perseguito dalla parte datoriale. In Cassazione la lavoratrice ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 28 d.lgs. n. 81 del 2015, dell'art. 11, comma 2, CCNL Servizi Ambientali e degli artt. 3 e 35 Cost., sostenendo che la disciplina collettiva e legale prevedeva un limite massimo di durata di 36 mesi per la successione dei contratti a termine e che la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato dovesse essere accertata al termine dell'ultimo contratto della serie; con il secondo ha censurato la medesima statuizione per difetto di motivazione; con il terzo ha contestato la motivazione sul rigetto della domanda di frode alla legge e la regola sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che, in caso di azione del lavoratore per l'accertamento dell'abuso derivante dalla successione di contratti a tempo determinato, il termine di decadenza per l'impugnazione decorra dall'ultimo contratto della sequenza, perché i contratti precedenti rilevano come antecedenti fattuali della condotta abusiva e possono essere valutati incidentalmente dal giudice. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte censurata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, perché riesamini la vicenda verificando se, con riguardo all'ultimo contratto ritualmente impugnato, sia stato superato il limite massimo dei 36 mesi, cumulando i rapporti a termine precedenti secondo la disciplina applicabile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare un fatto meramente processuale o l'interpretazione degli scritti difensivi, ma richiede l'omesso esame di un fatto sostanziale decisivo. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. n. 81 del 2015
Richiamato come disciplina del contratto a termine e del limite di durata rilevante ai fini della trasformazione del rapporto.
art. 11, comma 2, CCNL Servizi Ambientali
Richiamato come fonte collettiva che, secondo la ricorrente, fissava una durata massima di 36 mesi per la successione dei contratti a termine.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina applicata dalla Corte territoriale.
art. 35 Cost.
Invocato dalla ricorrente a tutela del lavoro e della stabilità del rapporto.
art. 32, comma 4, lettera a), l. n. 183 del 2010
Il termine di impugnazione a pena di decadenza decorre, nell'ipotesi di successione di contratti a termine abusiva, dall'ultimo contratto della sequenza.
art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015
Richiamato come parametro del limite temporale massimo della successione dei contratti a termine.
art. 18 l. n. 300 del 1970
Richiamato quale base della domanda di reintegrazione conseguente alla dedotta nullità o invalidità del licenziamento.
art. 360 c.p.c.
Usato per inquadrare i motivi di ricorso per violazione di legge e per vizio motivazionale; il n. 5 non consente di denunciare un fatto meramente processuale, ma solo l'omesso esame di un fatto sostanziale decisivo.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione e falsa applicazione di legge proposta con il primo e il terzo motivo.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio è ritenuto inammissibile quando riferito a un fatto processuale o all'interpretazione degli atti difensivi.
Massime di principio
- Nell'azione del lavoratore volta a far accertare l'abuso derivante dalla successione di contratti a tempo determinato, il termine di decadenza per l'impugnazione decorre dall'ultimo contratto della sequenza, poiché i contratti precedenti assumono rilievo come antecedenti fattuali dell'abusiva reiterazione.
- La successione dei contratti a termine può essere valutata dal giudice anche in via incidentale come contesto storico della pretesa abusiva, ai fini dell'accertamento del superamento del limite legale di durata e della conseguente elusione della disciplina protettiva.
- Quando il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un aspetto meramente processuale o l'interpretazione delle difese, esso è inammissibile, perché il vizio di motivazione rilevante in cassazione deve avere ad oggetto un fatto sostanziale decisivo non esaminato dal giudice di merito.
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