Cassazione Civile, Ordinanza n. 12545/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2007: il primo rettificava il reddito d’impresa di una società di persone a seguito di una cessione d’azienda, recuperando a tassazione una plusvalenza calcolata in base al valore accertato ai fini dell’imposta di registro; il secondo rettificava, ex art. 5 t.u.i.r., il reddito del socio in proporzione alla quota di partecipazione. Dopo il rigetto in primo grado, la commissione tributaria regionale ha accolto l’appello del contribuente richiamando l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015, ritenuto dirimente per escludere la presunzione di maggior corrispettivo fondata sul solo valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro, e ha compensato le spese di lite in entrambi i gradi per la sopravvenienza normativa. Il ricorrente ha impugnato solo la statuizione sulle spese, deducendo: (1) violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la norma applicata dalla CTR sarebbe stata di interpretazione autentica e non innovativa, sicché non vi sarebbe stata una vera sopravvenienza normativa idonea a integrare gravi ed eccezionali ragioni di compensazione; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., poiché il richiamo alla sopravvenienza normativa sarebbe stato fondato su un fatto inesistente o comunque irrilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che nel processo tributario, per effetto della riforma del 2015, la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; tali regole erano applicabili alla decisione impugnata, resa nel 2021. La Corte ha poi richiamato la giurisprudenza costituzionale secondo cui integra una ragione grave ed eccezionale anche la sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o, più in generale, di uno ius superveniens retroattivo, quando esso incida su una questione dirimente e alteri i termini della lite senza addebito alle parti. Da ciò ha desunto che la CTR aveva correttamente compensato le spese e aveva fornito una motivazione congrua, benché sintetica. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la disposizione opera autonomamente rispetto al c.p.c.
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulle spese seguente la soccombenza, ma non ostativa alla compensazione nei limiti previsti dalla disciplina tributaria.
art. 92 c.p.c.
la disciplina delle spese nel processo tributario è stata ricostruita in parallelo alla sua evoluzione, rilevando in particolare il passaggio alle gravi ed eccezionali ragioni.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione della statuizione sulle spese non è stata ritenuta mancante o apparente, perché il riferimento alla sopravvenienza normativa era comprensibile e coerente.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015
anche se qualificata dalla parte come norma di interpretazione autentica, è stata considerata rilevante quale sopravvenienza normativa capace di incidere su una questione dirimente e di giustificare la compensazione delle spese.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
ha reso applicabili dal 1° gennaio 2016 le modifiche alla disciplina delle spese nel processo tributario.
art. 45, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato nella ricostruzione evolutiva dell’art. 92 c.p.c. come momento della precedente formula delle gravi ed eccezionali ragioni.
art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014
richiamato come intervento che aveva ristretto la compensazione nel c.p.c. a ipotesi tipiche, tra cui la novità della questione e il mutamento della giurisprudenza.
legge n. 162 del 2014
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 132 del 2014.
Corte cost. n. 77 del 2018
ha affermato che la ratio della compensazione per mutamento giurisprudenziale si estende anche a una norma di interpretazione autentica o, più in generale, a uno ius superveniens retroattivo che alteri i termini della controversia senza colpa delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 5 t.u.i.r.
richiamato nel fatto come base della rettifica del reddito del socio in proporzione alla partecipazione sociale.
d.lgs. n. 147 del 2015
la sopravvenienza normativa richiamata dalla CTR è stata considerata idonea a incidere sulla lite ai fini della compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati dalla disciplina speciale: soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
- Una sopravvenienza normativa con efficacia retroattiva, anche quando qualificata come norma di interpretazione autentica, può integrare una grave ed eccezionale ragione di compensazione se incide su una questione dirimente della controversia.
- Ai fini della legittimità della compensazione non è necessario che la motivazione sia ampia: è sufficiente una motivazione sintetica ma coerente, purché renda comprensibile il nesso tra sopravvenienza e decisione sulle spese.
- La censura di motivazione apparente non può essere accolta quando la decisione di compensare le spese si fonda su un fatto giuridicamente rilevante e realmente esistente, capace di spiegare la deroga alla regola della soccombenza.
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