Cassazione Penale, Sentenza n. 16498/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 28/02/2022, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.). Si censura che il giudice dell'esecuzione abbia riesaminato una continuazione già riconosciuta e definitiva (giudicato esecutivo) tra le sentenze riportate ai nn.1-2-3-8-9-10-11-12-13 del casellario, invece di valutare esclusivamente la richiesta di estendere quella continuazione ai due reati indicati nei nn.20 e 21 del casellario; inoltre si lamenta l'omessa verifica degli "indici rivelatori" della continuazione tra i reati nuovi e quelli già riuniti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello abbia travisato il petitum e violato la preclusione determinata dal giudicato esecutivo, essendosi pronunciata nuovamente sui medesimi reati già oggetto di riconoscimento della continuazione e omettendo di decidere sull'effettiva richiesta di estensione ai due reati nuovi. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi correttamente tenendo conto del giudicato esecutivo e del principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può trascurare una precedente valutazione positiva della continuazione salvo specifiche ragioni.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Rilevato come norma di riferimento per il concetto di continuazione tra reati (aumento di pena), invocata nella censura sulla corretta determinazione e frazionamento dell'aumento per continuazione
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale relativa alla competenza e alle decisioni del giudice dell'esecuzione; la sentenza censura il vizio motivazionale e la modalità di riesame della continuazione in sede esecutiva
Giudicato esecutivo (giurisprudenza: Sez.1, n.27712 del 01/07/2020, P.M. in proc. Paviglianiti, Rv.279786)
Principio richiamato per affermare la preclusione alla revisione di valutazioni già definitivamente compiute in sede esecutiva circa il riconoscimento della continuazione
Giurisprudenza su inderogabilità della precedente valutazione positiva della continuazione (Sez.1, n.6224 del 13/10/2023, Ugolini, Rv.285790; Sez.1, n.4716 del 08/11/2013, Marinkovic, Rv.258227)
Principio di diritto enunciato: in sede esecutiva il giudice non può ignorare un precedente riconoscimento positivo della continuazione per alcuni reati richiesti in un'unificazione salvo specifica e significativa motivazione che giustifichi la non riconducibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso
Massime di principio
- Se in sede esecutiva è già stato riconosciuto il vincolo di continuazione tra determinati reati, quel riconoscimento ha efficacia preclusiva: il giudice dell'esecuzione non può riesaminare quelle stesse posizioni senza ragioni specifiche che giustifichino la revisione
- Una istanza di estensione della continuazione deve essere interpretata e decisa rispetto al petitum così come è stato formulato: il giudice deve pronunciarsi sui reati per i quali si chiede l'estensione, non riesaminare indiscriminatamente questioni già definite
- Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione è fondato quando il giudice omette di confrontarsi con la domanda principale o travisa il contenuto dell'istanza (palese travisamento del fatto), imponendo l'annullamento e il rinvio
- Per ottenere l'estensione della continuazione conviene documentare chiaramente gli "indici rivelatori" (temporalità, natura del disegno criminoso, connessione logica) che colleghino i reati nuovi a quelli già considerati continuativi
- In sede esecutiva, il giudice può discostarsi da una precedente valutazione positiva della continuazione solo se fornisce motivazione specifica e significativa che dimostri l'irrilevanza degli elementi che avevano portato al riconoscimento originario
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