Ordinanza n. 370/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 58732 del 20.10.2025; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Romania per una classe di concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista abilitando)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell’abilitazione su una classe di concorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare il TAR ha ritenuto rilevanti il fumus boni iuris e il periculum in mora. Il Collegio ha considerato che il caso non rientra nell’ambito della sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, poiché il Nivel non è un titolo estraneo al riconoscimento legale in Romania né è privo di carattere ufficiale, conducendo de plano al rilascio dell’Adeverinta ministeriale, e la Romania non nega la sua efficacia ai fini della qualificazione. Ha inoltre rilevato che l’Adeverinta finale del Ministero dell’istruzione rumeno, richiesta dalla parte ricorrente e inizialmente in attesa di rilascio, ha natura eminentemente ricognitiva. La sua mancanza non giustifica quindi il diniego assoluto del riconoscimento senza un esame sostanziale dell’istanza, ferma la possibile rilevanza del documento per l’eventuale assegnazione di misure compensative aggravate e per la ricostruzione dei contenuti sostanziali della formazione documentata. Il TAR ha altresì ritenuto che il Ministero fosse intervenuto oltre i termini previsti dall’art. 51 della direttiva 2013/55/UE e comunque oltre un termine ragionevole, non potendo pertanto fissare propri termini perentori per il completamento della documentazione. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha infine depositato l’Adeverinta ministeriale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento ministeriale impugnato. Ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris, in ragione dell’illegittimità solo prima facie del diniego assoluto fondato sull’assenza dell’Adeverinta e sul mancato esame sostanziale della domanda, sia il periculum in mora, poiché il diniego poteva incidere significativamente sugli incarichi lavorativi in essere e sul diritto al lavoro e alla libera circolazione nell’Unione europea. Il Collegio ha valorizzato l’esigenza di effettività della tutela cautelare, non potendo il ricorrente essere rinviato al giudice ordinario. Ha fissato l’udienza pubblica per il 9 settembre 2026 e ha compensato le spese in ragione della non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo ha richiamato quale base processuale per esaminare e accogliere la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
artt. 13 e 51 direttiva 2005/36/CE
Sono richiamati, insieme al principio di proporzionalità, a sostegno della qualificazione dell’Adeverinta finale come documento eminentemente ricognitivo e dell’impossibilità di negare in assoluto il riconoscimento senza esaminare sostanzialmente la domanda.
art. 51 direttiva 2013/55/UE
Il termine previsto per la trattazione della domanda di riconoscimento non consente all’amministrazione, intervenuta oltre il termine e comunque oltre un termine ragionevole, di fissare propri termini perentori per il completamento dei documenti.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, l’assenza di un documento finale avente natura meramente ricognitiva non giustifica il diniego assoluto dell’istanza senza un esame sostanziale della formazione e della documentazione complessivamente prodotta.
- Un documento rilasciato dall’autorità dello Stato membro di origine che attesta o ricostruisce ufficialmente una qualificazione già riconducibile a un percorso legalmente riconosciuto non può essere trattato automaticamente come requisito costitutivo del titolo, se la sua funzione è eminentemente ricognitiva; esso può tuttavia rilevare per la determinazione delle eventuali misure compensative e per la valutazione dei contenuti sostanziali della formazione.
- Quando l’amministrazione conclude il procedimento di riconoscimento oltre i termini previsti dalla disciplina unionale o comunque oltre un termine ragionevole, non può fissare successivamente propri termini perentori per il completamento della documentazione richiesta al richiedente.
- Nel giudizio cautelare, il pregiudizio incidente in modo significativo sulla prosecuzione di incarichi lavorativi e sull’esercizio dei diritti al lavoro e alla libera circolazione nell’Unione europea integra un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione dell’atto amministrativo, con priorità della tutela cautelare effettiva rispetto al rinvio al giudice ordinario.
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