Sentenza n. 114/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento dell’Ordinanza Dirigenziale n. 000525 del 25.11.2025, avente ad oggetto: “Ordinanza di risanamento e limitazione d’uso dei locali – Superamento concentrazione media annua di attività di radon al piano interrato – Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 101/2020 e della L. R. Puglia 30/2016.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale di risanamento, divieto di accesso e limitazione d'uso di locali interrati per il superamento della concentrazione media annua di radon
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale con cui era stato disposto il divieto di accesso ai lavoratori al locale interrato adibito ad archivio e imposto, alla società e alla proprietaria dell'immobile, di eseguire entro novanta giorni gli interventi necessari a ridurre la concentrazione media annua di radon entro il livello di riferimento di 300 Bq/m³. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, dell'art. 18, comma 2, d.lgs. 101/2020, il vizio di incompetenza assoluta o relativa e la carenza dei presupposti, sostenendo che l'atto, per contenuto e per gli espressi riferimenti alla contingibilità e urgenza, costituisse un'ordinanza extra ordinem in materia di pubblica e privata incolumità, adottabile dal Sindaco e non dal dirigente del settore Urbanistica. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 17, commi 3 e 4, d.lgs. 101/2020, l'eccesso di potere per carenza dei presupposti e manifesta ingiustizia, la violazione del principio di proporzionalità, il difetto di motivazione e l'incompetenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e dirimente il primo motivo. L'ordinanza è stata qualificata come espressione di potere contingibile e urgente, poiché richiama espressamente l'art. 54, comma 2, d.lgs. 267/2000, prospetta rischi per la pubblica e privata incolumità, dispone l'inagibilità e il divieto di accesso ai lavoratori e impone interventi correttivi entro un termine. Anche la clausola finale sulla responsabilità penale, civile e patrimoniale per l'omissione delle misure di tutela conferma la natura extra ordinem dell'atto. Per tali ordinanze la competenza appartiene al Sindaco, quale titolare del potere di ordinanza in materia di sanità e incolumità pubblica, mentre il provvedimento è stato sottoscritto dal dirigente del settore Urbanistica. È stato quindi rilevato il vizio di incompetenza e l'atto è stato annullato nei limiti dell'interesse della società ricorrente, con salvezza della riedizione del potere da parte dell'amministrazione competente. Le ulteriori censure sono state assorbite, secondo il principio per cui, accertata l'incompetenza, il giudice non può esaminare gli altri vizi né dettare le regole dell'azione amministrativa all'organo competente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
Richiamato quale disposizione che concorre a individuare il potere sindacale di ordinanza in materia di sanità e incolumità pubblica.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità spetta al Sindaco; l'atto che esercita tale potere non può essere adottato dal dirigente del settore Urbanistica.
art. 17, commi 3 e 4, d.lgs. 101/2020
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione agli obblighi e agli interventi riguardanti il superamento dei livelli di radon; le relative censure sono state assorbite.
art. 18, comma 2, d.lgs. 101/2020
Norma richiamata dalla ricorrente; la censura è stata assorbita dopo l'accertamento del vizio di incompetenza.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 54 c.p.a.
La norma è richiamata nel testo quale disposizione processuale sul potere cautelare, senza specifica applicazione nella decisione riportata.
Massime di principio
- Un provvedimento che, richiamando espressamente la contingibilità e urgenza, imponga misure di inagibilità, divieto di accesso e interventi immediati per eliminare rischi alla pubblica o privata incolumità deve essere qualificato in base al suo contenuto sostanziale come ordinanza contingibile e urgente, anche se adottato nell'ambito di una materia tecnica o settoriale.
- Il potere extra ordinem previsto dagli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 spetta all'organo individuato dalla legge, ossia al Sindaco per le ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e incolumità pubblica; tale potere non può essere esercitato dal dirigente comunale privo della relativa competenza.
- Le ordinanze contingibili e urgenti presuppongono una situazione effettiva o potenziale di pericolo, un'istruttoria adeguata, una motivazione congrua, la contingibilità intesa come inadeguatezza o inutilizzabilità tempestiva degli strumenti ordinari e l'urgenza consistente nell'impossibilità di differire l'intervento.
- Accertato il vizio di incompetenza dell'atto impugnato, il giudice amministrativo può annullarlo senza esaminare le ulteriori censure sostanziali, poiché il potere non è stato validamente esercitato e spetta all'amministrazione competente rieditarlo nel rispetto dei limiti conformativi derivanti dalla decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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