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Sentenza

Sentenza n. 6/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia in data -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), recante rigetto dell’istanza presentata il -OMISSIS- e conferma dell’informazione interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 89-bis e 91 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti della ricorrente; - della nota della Prefettura di Reggio Emilia in data 30 settembre 2024 (prot. uscita n. -OMISSIS-); - dei verbali delle riunioni del Gruppo Interforze svoltesi in data 26 settembre 2024 e 12 dicembre 2024; ………………..per la condanna… dell’Amministrazione statale al risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202500151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di aggiornamento e riesame dell'interdittiva antimafia e di conferma della misura, unitamente agli atti istruttori e alla nota di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura, dopo l'esito positivo del controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011, ha respinto l'istanza di aggiornamento dell'informazione interdittiva antimafia e ha confermato il rischio di infiltrazione. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 84, 89-bis, 91, 92-bis e 94 d.lgs. 159/2011 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, carenza di attualità, irragionevolezza e sproporzione. Secondo la ricorrente, la Prefettura non avrebbe adeguatamente considerato la revoca del controllo giudiziario, il positivo percorso di bonifica, l'assenza di elementi di contatto dell'impresa con ambienti mafiosi, l'esclusione dell'aggravante mafiosa nel procedimento penale riguardante il coniuge, l'incensuratezza della titolare e l'esiguità dell'attività economica. Ha inoltre contestato l'utilizzazione di elementi non indicati nella comunicazione di avvio e la valorizzazione di meri rapporti parentali e di un contratto di locazione tra coniugi. In via subordinata ha dedotto la violazione degli artt. 91, comma 5, 92, comma 2-ter, 92-bis e 94-bis d.lgs. 159/2011, sostenendo che ricorressero i presupposti per le misure amministrative di prevenzione collaborativa, in ragione dell'occasionalità e della bonificabilità del rischio. Ha infine chiesto il risarcimento dei danni. La Prefettura ha sostenuto l'autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale e al controllo giudiziario, la rilevanza attuale della rete familiare controindicata, delle ulteriori interdittive riguardanti soggetti collegati e della dipendenza economica dell'impresa dall'immobile del coniuge convivente, nonché l'insussistenza dell'occasionalità richiesta per la prevenzione collaborativa.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha chiarito che l'esito positivo del controllo giudiziario non determina alcun automatismo liberatorio né vincola il Prefetto, poiché il controllo giudiziario svolge una valutazione dinamica e prognostica sulla bonificabilità dell'impresa, mentre l'interdittiva e il suo aggiornamento si fondano su una valutazione amministrativa autonoma del rischio infiltrativo, da verificare alla luce degli elementi esistenti al momento della decisione. Tuttavia, l'esito positivo del controllo costituisce una sopravvenienza rilevante che il Prefetto deve esaminare con motivazione rafforzata. Nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto rispettato: il provvedimento aveva considerato la revoca del controllo giudiziario, l'incensuratezza della titolare, l'esclusione dell'aggravante mafiosa, l'assenza di riscontri penalmente rilevanti e le risultanze del procedimento di prevenzione, spiegando perché tali elementi non fossero sufficienti a recidere il rischio infiltrativo. Il TAR ha ritenuto logicamente e fattualmente adeguata la valorizzazione della persistente relazione coniugale e convivente, della ramificata rete familiare caratterizzata da plurime controindicazioni antimafia, delle ulteriori interdittive relative a soggetti collegati e della dipendenza economica dell'impresa dal coniuge, proprietario dell'unico immobile aziendale e destinatario di gravi elementi di controindicazione. La mera liceità astratta del contratto di locazione non escludeva la sua rilevanza prognostica quale indice di dipendenza economica. È stata ritenuta inconferente anche l'esiguità del volume d'affari, considerato l'ingente contributo pubblico coinvolto. Il giudice ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio procedimentale, affermando che la comunicazione di avvio non deve contenere una rappresentazione analitica e definitiva di tutti gli elementi istruttori, purché il provvedimento finale assicuri una motivazione effettiva e consenta la difesa. La prevenzione collaborativa è stata correttamente esclusa perché il quadro familiare ed economico è stato ritenuto strutturale, attuale e ingravescente, non riconducibile a un'agevolazione occasionale o emendabile. La domanda risarcitoria è stata respinta per effetto del rigetto della domanda demolitoria. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    La valutazione prefettizia antimafia è finalizzata alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività economica.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    Consente l'estensione della valutazione antimafia ai familiari conviventi e disciplina l'informazione antimafia per le attività soggette a controllo.

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

    L'esito favorevole del controllo giudiziario impone al Prefetto di procedere all'aggiornamento e di valutare specificamente se siano venute meno le circostanze fondanti l'interdittiva, senza però imporre un esito liberatorio.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    La comunicazione di avvio del procedimento antimafia non deve anticipare analiticamente tutti gli elementi che confluiranno nella decisione finale; questi possono essere integrati nell'istruttoria e nella motivazione conclusiva, nel rispetto del contraddittorio sostanziale.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Le misure amministrative di prevenzione collaborativa presuppongono un'agevolazione occasionale e una situazione concretamente emendabile; non sono applicabili quando il quadro di rapporti familiari, economici e criminali risulti strutturale e non occasionale.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    Il controllo giudiziario ha funzione dinamica e bonificante e valuta la possibilità di riallineamento dell'impresa all'economia legale; il suo esito positivo non costituisce giudicato né presunzione assoluta di avvenuta bonifica ai fini dell'aggiornamento prefettizio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento prefettizio di aggiornamento deve esporre una motivazione rafforzata quando intervenga dopo un controllo giudiziario positivo, dando conto dell'incidenza di tale sopravvenienza sul rischio infiltrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento dei dati identificativi quando necessario alla tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L'esito positivo del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 non determina automaticamente il venir meno dell'interdittiva antimafia e non vincola il Prefetto nell'aggiornamento ex art. 91, comma 5, dello stesso decreto, poiché il controllo giudiziario valuta dinamicamente la bonificabilità futura dell'impresa, mentre l'interdittiva e il suo aggiornamento riguardano autonomamente il rischio infiltrativo secondo una valutazione amministrativa storico-prognostica.
  • Dopo la conclusione positiva del controllo giudiziario, il Prefetto deve comunque procedere all'aggiornamento dell'informazione antimafia e motivare in modo rafforzato perché il percorso giudiziario non abbia reciso i rapporti con gli ambienti criminali né reso inattuali gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva.
  • In sede di aggiornamento dell'interdittiva, la mera parentela non può, di regola, essere valorizzata isolatamente; essa può assumere concreta rilevanza indiziaria quando sia accompagnata da elementi ulteriori, quali una rete familiare strutturata e controindicata, persistenti relazioni economiche o una dipendenza dell'impresa dal familiare esposto a gravi elementi di controindicazione antimafia.
  • La liceità formale di un rapporto economico tra coniugi non ne esclude la rilevanza nella valutazione prefettizia: la disponibilità gratuita o comunque necessaria dell'unico immobile aziendale da parte del coniuge controindicato può costituire indice prognostico di dipendenza economica e di possibile influenza sulla gestione dell'impresa.
  • Le misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 sono incompatibili con un quadro di agevolazione non occasionale, caratterizzato da rapporti familiari ed economici strutturali, persistenti e ingravescenti, anche quando il controllo giudiziario abbia avuto esito positivo.
  • La comunicazione di avvio del procedimento antimafia non deve contenere una riproduzione completa e definitiva di ogni elemento istruttorio; gli elementi possono essere integrati nel provvedimento finale, purché l'amministrazione assicuri un contraddittorio effettivo e renda una motivazione complessiva idonea a consentire la difesa.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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