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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25518/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda la TARI 2015 richiesta dal Comune per un'area occupata dalla società nell'Interporto Sud Europa. La società aveva chiesto l'esenzione totale o, in subordine, la riduzione del tributo, sostenendo di produrre in alcune superfici rifiuti speciali non assimilati, in particolare imballaggi secondari e terziari autosmaltiti, e di aver già effettuato le comunicazioni informative al Comune con planimetrie e documentazione contrattuale. In Cassazione ha dedotto sei motivi: 1) violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provato l'adempimento dell'onere dichiarativo-informativo e avesse ignorato la documentazione prodotta; 2) violazione degli artt. 58, 59 e 62 d.lgs. 507/1993, sostenendo che spettasse al Comune istituire e attivare il servizio nell'area industriale e provarne l'effettiva operatività; 3) violazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, per l'esclusione dalla tassazione delle superfici in cui si formano rifiuti speciali sottratti alla privativa comunale; 4) violazione dell'art. 1, comma 649, l. 147/2013, per la non tassabilità dei magazzini intermedi e delle aree di stoccaggio di prodotti finiti, con richiamo alla disciplina sui rifiuti speciali; 5) violazione dei commi 656 e 657 dell'art. 1 l. 147/2013, sostenendo che, se il servizio non era stato svolto, la riduzione dovesse essere del 20% e non del 40%; 6) violazione dei commi 651 e 652 dell'art. 1 l. 147/2013 e del principio "chi inquina paga", assumendo che la decisione fosse contraria alla disciplina europea e premiasse irragionevolmente la società.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte relativa alla non contestazione e alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la doglianza non era specifica, non si confrontava adeguatamente con la motivazione della CTR e, quanto alla non contestazione, non era pertinente anche per la contumacia del Comune. Ha inoltre rilevato che le questioni sull'omessa istituzione o attivazione del servizio nell'area erano inammissibili, perché la CTR aveva già considerato non svolto il servizio proprio nell'area interportuale, riconoscendo per ciò la riduzione del 40%. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti dalla reiezione della questione preliminare sull'esenzione totale. Il quinto motivo è stato respinto nel merito: la Corte ha confermato che il comma 657 si applica quando la raccolta non è effettuata in una zona del territorio comunale, mentre il comma 656 opera nei casi di mancato svolgimento totale del servizio o di grave irregolarità; nel caso concreto era corretta l'applicazione della riduzione del 40%. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non attinente al decisum della sentenza impugnata. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta per la mancata costituzione del Comune; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge deve essere dedotta in modo coerente con il vizio denunciato; non può essere usata per censurare genericamente la valutazione di fatto del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    I dedotti errores in procedendo devono essere specificamente allegati e ricondotti al corretto paradigma, con indicazione del fatto processuale rilevante.

  • artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.

    La doglianza è ammissibile solo se si denuncia un vero errore processuale o l'utilizzo di prove inesistenti; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio o il prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e attinenti al decisum; la mancanza di una critica puntuale alla sentenza comporta inammissibilità.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la difesa dell'ente resistente si svolge sulle contestazioni del ricorrente, ma ciò non elimina il limite derivante dal fatto che la pretesa fiscale si fonda su un atto preesistente al giudizio.

  • art. 1, comma 649, l. 147/2013

    Il contribuente che invochi l'esenzione o la riduzione per superfici ove si producono rifiuti speciali deve provare i presupposti dell'esclusione e l'idonea delimitazione delle aree interessate.

  • art. 1, commi 656 e 657, l. 147/2013

    Il comma 656 prevede la riduzione massima al 20% nei casi di mancato svolgimento totale del servizio o di grave irregolarità; il comma 657 prevede la riduzione fino al 40% quando la raccolta non è effettuata in una determinata zona del territorio comunale.

  • art. 58 d.lgs. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere gli obblighi comunali di organizzazione del servizio rifiuti.

  • art. 59 d.lgs. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere gli obblighi comunali di organizzazione del servizio rifiuti.

  • art. 62 d.lgs. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere gli obblighi comunali di organizzazione del servizio rifiuti.

  • artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006

    Richiamati per affermare l'esclusione dei rifiuti speciali, in particolare degli imballaggi secondari e terziari, dalla privativa comunale e dalla tassazione delle relative superfici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si allega che il giudice ha posto a fondamento della decisione prove inesistenti o ha attribuito valore legale a una prova soggetta a prudente apprezzamento; non è sufficiente contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Il principio di non contestazione non opera automaticamente se la parte contro cui dovrebbe valere non è costituita; inoltre, nel contenzioso tributario, la pretesa si fonda su un atto impositivo già formato, sicché la disciplina processuale non consente di elidere il necessario confronto con i fatti costitutivi dell'atto.
  • La domanda di esenzione o di esclusione dalla TARI per superfici in cui si producono rifiuti speciali richiede che il contribuente dimostri in modo specifico sia la produzione di tali rifiuti sia la corretta delimitazione delle aree interessate mediante idonea comunicazione all'ente.
  • La riduzione TARI del 40% ex comma 657 si applica quando la raccolta non è effettuata in una determinata zona del territorio comunale; la riduzione del 20% ex comma 656 riguarda invece il mancato svolgimento totale del servizio, la sua grave violazione o la sua interruzione temporanea per cause tipizzate.
  • Le censure di cassazione devono essere specifiche, puntuali e correlate alla ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi astratti, generici o non confrontati con il decisum sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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