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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41667/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22-bis della l. n. 689/1981, definita in primo grado dal giudice di pace e poi in appello riassunto davanti al Tribunale di Roma, che ha rigettato l’impugnazione. In Cassazione la parte sanzionata deduce un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 c.c. e 111 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere gravante sull’appellante l’onere di depositare la documentazione prodotta in copia dall’amministrazione in primo grado, benché tale copia fosse stata ritenuta valida per l’attestazione di conformità all’originale. Secondo il ricorrente, dopo il disconoscimento della copia, sarebbe spettato all’amministrazione produrre l’originale. La Corte rileva però che il giudice di merito aveva considerato sufficiente la documentazione prodotta dalla pubblica amministrazione, perché munita di attestazione di conformità; di conseguenza, chi contestava la prova aveva l’onere di produrre gli atti necessari a dimostrare la non validità dell’attestazione o la difformità della copia. La memoria depositata non introduceva elementi idonei a mutare la decisione.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene manifestamente infondato il motivo, osservando che il ricorrente non aveva indicato elementi specifici per contestare la validità dell’attestazione di conformità, attestazione idonea a elidere l’efficacia del disconoscimento. Viene inoltre richiamato il principio per cui l’attestazione di conformità della copia all’originale può neutralizzare il disconoscimento solo se proviene da soggetto abilitato dalla legge; viene altresì precisato che, ove sia contestata la validità dell’attestazione e il giudice escluda una rituale certificazione, egli non può limitarsi a negare valore alle copie, ma deve valutare le specifiche difformità alla luce del materiale istruttorio disponibile. Nel caso concreto, tuttavia, la censura non coglieva nel segno. Nulla è disposto sulle spese, poiché l’intimata non si è costituita. La Corte dà infine atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    La copia fotostatica di una scrittura privata può fare prova se non è disconosciuta; l’attestazione di conformità può incidere sull’efficacia del disconoscimento solo se proveniente da soggetto legittimato.

  • art. 111 c.p.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non ravvisa alcuna lesione del giusto processo nella valutazione del Tribunale.

  • art. 22-bis l. n. 689/1981

    Costituisce il rito dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione da cui origina la controversia.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la base procedurale della proposta del relatore e della trattazione in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    È richiamato per la procedura seguita in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’attestazione di conformità della copia all’originale può neutralizzare l’efficacia del disconoscimento solo se proviene da un soggetto espressamente abilitato dalla legge.
  • Chi contesta la validità dell’attestazione di conformità non può limitarsi a un generico disconoscimento, ma deve allegare e provare elementi specifici di difformità o invalidità della certificazione.
  • Se il giudice ritiene che la documentazione in copia sia assistita da valida attestazione di conformità, la parte che ne contesta l’efficacia deve produrre gli atti necessari a supportare la contestazione.
  • Quando la ritualità della certificazione di conformità è contestata e il giudice la esclude, questi non può arrestarsi a una totale svalutazione delle copie, dovendo invece valutare le difformità dedotte alla luce dell’intero compendio istruttorio.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura è infondata se non si confronta con la ratio della decisione di merito e non indica specifici elementi idonei a scalfire il fondamento probatorio valorizzato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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