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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15370/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

In sede esecutiva veniva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra plurimi reati già giudicati con sentenze diverse, commessi in un arco temporale compreso tra il 2014 e il 2022, con specifico riferimento anche a due episodi di evasione ex art. 385 c.p. commessi il 23/08/2016 e il 27/09/2016. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza ritenendo che i fatti fossero tra loro slegati sul piano funzionale, spaziale e temporale, sintomatici di una radicale insofferenza dell'agente alle leggi e di una scelta di vita, e che lo stato di tossicodipendenza non potesse fungere da elemento unificante. Con il ricorso per cassazione si denunciavano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della disciplina della continuazione ex artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che la tossicodipendenza potesse integrare un indice idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse adeguatamente motivato l'insussistenza del medesimo disegno criminoso, evidenziando l'assenza di elementi idonei a desumere una programmazione unitaria dei reati e la riconducibilità dei fatti a circostanze occasionali e contingenti, oltre alla notevole distanza temporale tra gli episodi. Ha altresì affermato che lo stato di tossicodipendenza può essere valutato solo come elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso se collegato e dipendente dai reati e se ricorrono gli altri indici richiesti dalla giurisprudenza; nel caso concreto tale condizione, da sola, non bastava. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposta anche l'annotazione ex art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    norma invocata per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge penale

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    norma invocata per dedurre vizio di motivazione

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale disciplina della continuazione e dell'unicità del disegno criminoso

  • art. 671 c.p.p.

    richiamato quale base procedurale per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva

  • art. 385 c.p.

    reato di evasione oggetto di specifica istanza di continuazione

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    richiamato per l'annotazione ai fini della protezione dei dati personali

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, lo stato di tossicodipendenza può rilevare come indice del medesimo disegno criminoso solo se i reati risultino collegati a tale condizione e sussistano anche gli altri elementi sintomatici dell'unitarietà programmatica.
  • La mera tossicodipendenza non è di per sé sufficiente a fondare il vincolo della continuazione, occorrendo una verifica complessiva di ulteriori indici rivelatori, tra cui la connessione funzionale, temporale e spaziale tra i fatti.
  • Quando il giudice dell'esecuzione motivi in modo congruo l'assenza di un programma criminoso unitario, evidenziando che i reati sono frutto di occasioni contingenti e distanziati nel tempo, il ricorso per cassazione che solleciti una diversa lettura del merito è inammissibile se aspecifico e fattuale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura motivazionale in una richiesta di rivalutazione alternativa degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito/esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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