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Parere

Parere n. 73/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il 6 novembre -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento di un’ordinanza comunale di demolizione e messa in pristino di opere edilizie abusive.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti, comproprietari di un’area e di un manufatto realizzato in parziale difformità rispetto a un titolo edilizio, hanno impugnato l’ultima ordinanza comunale di demolizione, deducendo principalmente l’impossibilità di ottemperare agli ordini demolitori precedenti a causa del sequestro giudiziario dell’area. Da tale asserita ineseguibilità avrebbero dovuto derivare l’illegittimità degli atti precedenti, dell’accertamento di inottemperanza, dell’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale e, per invalidità derivata, dell’ordinanza impugnata. Il ricorso è stato inoltre proposto nel contesto del rigetto di una precedente istanza di condono edilizio, non impugnato dai ricorrenti.

Il parere

Il Consiglio ha ritenuto il ricorso ricevibile, sebbene fiscalmente non regolare, perché notificato entro il termine di 120 giorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata. Ha superato la domanda cautelare decidendo direttamente nel merito, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso. L’ordinanza di demolizione è stata considerata atto doveroso e consequenziale al diniego di condono, divenuto incontestato, con conseguente acclarata abusività delle opere. La censura relativa al sequestro è stata ritenuta anzitutto inammissibile per genericità, non essendo indicati gli estremi del provvedimento penale, e comunque infondata per mancata prova dell’effettiva esistenza del sequestro e del suo effetto impeditivo. Anche ipotizzando il sequestro, l’ordine di demolizione resterebbe valido e avrebbe oggetto possibile: il vincolo penale inciderebbe temporaneamente sull’esecutività, non sulla validità dell’atto. Il Collegio ha inoltre rilevato che il Comune aveva comunque proceduto alla rinnovata notificazione delle ordinanze demolitorie, adempiendo all’obbligo di concedere un nuovo termine per l’eventuale ottemperanza dopo la cessazione del sequestro. È stato pertanto espresso parere nel senso del rigetto del ricorso.

Osservazioni

Diniego di condono edilizio e abusività delle opere

Il diniego della sanatoria, successivamente rettificato per correggere l’identificazione catastale dell’immobile, risulta regolarmente notificato e non impugnato. L’ordinanza di demolizione deve quindi ritenersi atto doveroso e consequenziale rispetto all’accertata abusività delle opere.

Sequestro giudiziario dell’area

La censura è inammissibile per genericità, poiché i ricorrenti non hanno indicato gli estremi del provvedimento penale di sequestro.

Prova dell’impedimento all’ottemperanza

La doglianza è comunque infondata perché non è stata provata né l’effettiva adozione del sequestro né la sua concreta efficacia impeditiva dell’ottemperanza agli ordini di demolizione.

Validità ed esecutività dell’ordine di demolizione in presenza di sequestro

Anche ove l’area fosse sottoposta a sequestro penale, il vincolo inciderebbe temporaneamente sull’esecutività dell’ordinanza, ma non sulla sua validità. L’ordine di demolizione conserva un oggetto determinato e possibile; cessato il sequestro, la sua esecutività si riespande, con obbligo del Comune di rinnovare la notificazione e concedere un nuovo termine per l’ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario

    Il ricorso è ricevibile perché notificato entro 120 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

  • art. 31 l. 724/1994

    È richiamato quale fondamento dell’istanza di condono edilizio presentata dai ricorrenti; il relativo diniego, non impugnato, consolida l’accertamento dell’abusività delle opere.

  • art. 85 disp. att. c.p.p.

    È richiamato, nella giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, quale disposizione che consente al destinatario dell’ordine di demolizione di chiedere il dissequestro del bene.

  • art. 52, commi non determinabili, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Il diniego di condono edilizio regolarmente notificato e non impugnato rende acclarata l’abusività delle opere e legittima l’adozione dell’ordinanza di demolizione quale atto doveroso e consequenziale.
  • La deduzione dell’esistenza di un sequestro penale, ove non accompagnata dall’indicazione degli estremi del provvedimento e dalla prova della sua concreta incidenza sull’ottemperanza, è inammissibile per genericità o comunque infondata per difetto di prova.
  • Il sequestro penale dell’immobile non rende impossibile né invalida l’ordinanza di demolizione: il bene resta individuato e l’ordine conserva validità, mentre il vincolo esterno può sospenderne temporaneamente l’esecutività.
  • Cessato il sequestro, l’esecutività dell’ordine di demolizione già adottato si riespande senza necessità di rinnovare il potere repressivo; tuttavia, per garantire il diritto all’adempimento spontaneo, l’amministrazione deve notificare nuovamente l’ordinanza e concedere un nuovo termine per ottemperare.

Ricorso straordinario contro l’ordinanza di demolizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da privati contro il Comune di Carini per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione e messa in pristino relativa a opere edilizie abusive. L’affare è stato esaminato dall’Adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Premesse fattuali e vicenda amministrativa

I ricorrenti si dichiarano comproprietari di un terreno sul quale era stato realizzato un manufatto dapprima in assenza delle prescritte autorizzazioni e poi completato con ulteriori opere, tra cui un immobile a due elevazioni fuori terra e una struttura in profilati di ferro con pannelli di copertura e pareti.

Nel tempo il Comune ha adottato più provvedimenti repressivi: diverse ordinanze di demolizione, un accertamento di inottemperanza e, successivamente, l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale. In seguito agli accertamenti catastali e alla ricostruzione delle quote di comproprietà, il Comune ha notificato gli atti anche agli altri proprietari e ha adottato l’ordinanza oggetto del ricorso, relativa all’unità immobiliare catastalmente individuata negli atti.

I ricorrenti avevano inoltre presentato un’istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 724/1994. L’istanza è stata respinta dal Comune con un primo provvedimento, poi rettificato per correggere un errore nell’identificazione catastale dell’immobile. Il diniego, regolarmente notificato, non risulta impugnato.

Ricevibilità e delimitazione della decisione

Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, sebbene fiscalmente non regolare, perché notificato al Comune entro il termine di 120 giorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata.

Il Collegio ha ritenuto di poter decidere direttamente nel merito, senza esaminare separatamente la domanda cautelare, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

Questione del sequestro giudiziario

Il motivo centrale del ricorso riguardava l’asserita impossibilità di ottemperare agli ordini di demolizione precedenti, poiché l’area sarebbe stata sottoposta a sequestro giudiziario. I ricorrenti sostenevano che tale circostanza avrebbe impedito la demolizione e avrebbe determinato l’illegittimità dell’accertamento di inottemperanza, dell’acquisizione al patrimonio comunale e, per invalidità derivata, dell’ordinanza impugnata.

Il Consiglio ha rilevato, innanzitutto, che la censura era formulata in modo generico: non erano stati indicati gli estremi del provvedimento penale di sequestro. Inoltre, non risultava provata né l’effettiva esistenza del sequestro né la sua concreta capacità di impedire l’ottemperanza agli ordini demolitori.

Effetti del sequestro sull’ordine di demolizione

Il Collegio ha richiamato l’orientamento espresso dal C.G.A.R.S., sez. giur., nella sentenza 2 gennaio 2025, secondo cui il sequestro penale non rende impossibile l’oggetto dell’ordinanza di demolizione e non ne determina l’invalidità.

L’ordine di demolizione rimane un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, perché riguarda un’opera individuata e materialmente demolibile. Il sequestro costituisce invece un vincolo esterno che può impedire temporaneamente l’esecuzione dell’ordine. Ne deriva la distinzione tra validità ed esecutività: durante il sequestro l’ordinanza può non essere eseguibile, ma conserva la propria efficacia giuridica; una volta cessato il vincolo, la sua esecutività si riespande senza necessità di un nuovo esercizio del potere repressivo.

Per tutelare il diritto del destinatario di provvedere spontaneamente alla demolizione, il Comune deve tuttavia notificare nuovamente l’ordinanza dopo aver acquisito notizia della cessazione del sequestro, concedendo un nuovo termine per l’ottemperanza.

Valutazione del diniego di condono

Il diniego della sanatoria, regolarmente notificato e non impugnato, ha consolidato la qualificazione abusiva delle opere. L’ordinanza di demolizione è stata quindi ritenuta un atto doveroso e consequenziale, adottato in presenza di un abuso edilizio ormai acclarato.

Il Collegio ha inoltre osservato che, anche nell’ipotesi in cui il sequestro fosse stato effettivamente disposto, il Comune avrebbe dovuto procedere alla rinnovata notificazione dell’ordine demolitorio dopo la cessazione del vincolo. Tale adempimento risulta comunque espletato mediante la notifica delle successive ordinanze di demolizione.

Conclusioni

Non sono stati ravvisati motivi per annullare l’ordinanza impugnata. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha pertanto espresso parere nel senso che il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il provvedimento dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti e le persone fisiche menzionate, in applicazione della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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