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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27645/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

Il procedimento riguarda un sequestro preventivo funzionale alla confisca disposto nei confronti di un indagato nell'ambito di una frode fiscale strutturata: il giudice per le indagini preliminari aveva vincolato beni in relazione al profitto dei capi 15) e 39), ossia, da un lato, emissione di fatture per operazioni inesistenti e, dall'altro, responsabilità dell'ente per omessa adozione o efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati tributari. Il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro ritenendo che il capo 39) non potesse costituire titolo per il sequestro nei confronti della persona fisica e che, quanto al capo 15), il delitto di emissione di fatture false non consentisse di confiscare il profitto rappresentato dall'IVA, perché quel profitto apparterrebbe semmai all'utilizzatore delle fatture. Il pubblico ministero ha ricorso deducendo: 1) violazione di legge per erronea esclusione del profitto o, in subordine, del prezzo del reato di emissione di fatture false, sostenendo che nello schema fraudolento, caratterizzato da interazione tra emittenti e utilizzatori inseriti in una complessiva organizzazione, l'IVA artificiosamente movimentata costituirebbe il profitto dell'illecito anche per l'emittente, oppure comunque il prezzo pagato per l'emissione delle fatture; 2) violazione di legge per non avere il Tribunale integrato la motivazione del decreto genetico valorizzando anche il capo 16), relativo a dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, da cui sarebbe derivato un ulteriore profitto confiscabile pari a oltre 12 milioni di euro. La difesa ha replicato che le censure miravano in realtà a una nuova ricostruzione del fatto e che il Tribunale non poteva riscrivere d'ufficio il titolo del sequestro né mutarne base fattuale o giuridica rispetto alla richiesta cautelare originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che entrambe le censure proponessero, sotto la veste formale della violazione di legge, una radicale modifica delle basi fattuali e giuridiche del sequestro: quanto al primo motivo, il ricorrente pretendeva di agganciare il vincolo a un diverso impianto accusatorio, fondato sul delitto associativo e sul concorso tra emittenti e utilizzatori, ma la richiesta cautelare originaria non era stata formulata su tali contestazioni nei confronti dell'indagato; inoltre, la prospettazione secondo cui l'IVA sarebbe stata prezzo del reato richiedeva un diverso titolo cautelare, non spendibile in sede di legittimità perché il decreto genetico aveva fatto riferimento al profitto e non al prezzo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il Tribunale del riesame non può integrare d'ufficio il titolo del sequestro riferendolo a un capo di imputazione diverso e non incluso nella originaria richiesta cautelare. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., non è stata disposta condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria, trattandosi di ricorso proposto da parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è stato considerato il titolo di reato posto a base della richiesta cautelare; la Corte ribadisce che, rispetto a tale fattispecie, il sequestro funzionale alla confisca può riguardare il prezzo del reato, non il profitto conseguito da terzi utilizzatori.

  • art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma è richiamata come regime derogatorio che impedisce di imputare all'emittente il reato di utilizzo delle fatture false, salvo ipotesi di concorso in condotte ulteriori e diverse dalla mera emissione o utilizzazione.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    È evocato come delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la cui configurazione e il cui profitto non potevano essere introdotti ex novo nella sede cautelare perché non ricompresi nella richiesta originaria.

  • art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001

    È richiamato quale norma relativa alla responsabilità dell'ente per l'omessa adozione o efficace attuazione del modello organizzativo idoneo a prevenire i reati tributari.

  • art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001

    È richiamato come disposizione che collega la responsabilità dell'ente ai reati tributari presupposto.

  • art. 416 c.p.

    Il reato associativo è menzionato nella ricostruzione accusatoria complessiva, ma la Corte precisa che non risultava formalizzato quale base della richiesta di sequestro nei confronti dell'indagato e quindi non poteva essere utilizzato per fondare o mantenere il vincolo.

  • art. 110 c.p.

    È richiamato per affermare che il concorso dell'emittente con l'utilizzatore è possibile solo in presenza di condotte ulteriori rispetto alla mera emissione o utilizzazione, fuori dal limite derivante dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000.

  • art. 240 c.p.

    La Corte lo richiama per distinguere concettualmente prezzo e profitto del reato, sottolineando che si tratta di categorie normative diverse e che tale differenza incide sulla base giuridica del sequestro finalizzato alla confisca.

  • art. 321 c.p.p.

    È la norma che disciplina il sequestro preventivo; la Corte ribadisce che il giudice cautelare è vincolato al petitum e alle basi fattuali della richiesta del pubblico ministero e non può introdurre autonomamente un diverso titolo cautelare.

  • art. 324, comma 2, c.p.p.

    È richiamato nel secondo motivo come parametro della disciplina del riesame e del relativo sindacato, ma la Corte nega che attraverso tale sede si possa mutare ex officio il titolo del sequestro.

  • art. 291, comma 1, c.p.p.

    È richiamato per affermare il principio della domanda cautelare: il giudice cautelare è vincolato alla richiesta del pubblico ministero e agli elementi posti a fondamento di essa.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È la norma invocata per dedurre violazione di legge nel primo motivo di ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È la norma invocata per dedurre violazione di legge nel secondo motivo di ricorso.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    È richiamato per escludere, in caso di inammissibilità del ricorso proposto da parte pubblica, la condanna al pagamento delle spese processuali o della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Nel procedimento incidentale cautelare reale il giudice è vincolato alla domanda del pubblico ministero e alle basi fattuali e giuridiche poste a fondamento della richiesta: non può introdurre d'ufficio un diverso titolo cautelare, né il giudice del riesame può integrare o riscrivere la piattaforma accusatoria originaria.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o di diversa ricostruzione del titolo cautelare, specie quando ciò comporti il mutamento del presupposto del sequestro da profitto a prezzo del reato o viceversa.
  • Nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro finalizzato alla confisca può riguardare il prezzo del reato, inteso come compenso pattuito o percepito per l'emissione, ma non il profitto dell'evasione conseguito dall'utilizzatore, salvo che sia formalmente contestato un concorso in diverso reato tributario o una condotta ulteriore rispetto alla mera emissione.
  • Il divieto di concorso tra emittente e utilizzatore previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000 opera rispetto alle sole condotte tipiche di emissione e di utilizzazione; per superarlo occorre una contestazione formale di concorso in ulteriori condotte rilevanti, non essendo sufficiente evocare un più ampio contesto fraudolento.
  • La richiesta di sequestro funzionale alla confisca deve individuare con precisione il titolo del vincolo, il bene aggredito e il criterio di imputazione del profitto o del prezzo al singolo soggetto, perché la mancanza di tale base specifica impedisce al giudice dell'impugnazione di colmare il vuoto motivazionale con integrazioni autonome.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniEmissione di fatture falseDichiarazione fraudolentaReati presupposto
RamiProcesso penaleReati tributariResponsabilità enti (231)
IstitutiConfiscaNe bis in idem

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