Cassazione Penale, Sentenza n. 43640/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la condanna per diffamazione per esposto depositato al Consiglio dell'Ordine contro l'Avv. Gaetano Mercadante: la ricorrente contestava che Mercadante, socio dello stesso studio, avesse agito in conflitto di interessi e avesse agevolato i figli nella gestione dell'asse ereditario e nella nomina di un amministratore di sostegno. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 51 e 595 c.p., nonché degli artt. 21 Cost., 10 CEDU e 11 Carta dei Diritti Fondamentali UE, e censurava l'erronea valutazione della sentenza di merito circa la "sede" e la pertinenza delle espressioni usate, nonché vizi di motivazione; in subordine articolava censure sui profili di dolo e colpa (artt. 43, 55, 59 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto che sussistano i requisiti della scriminante del diritto di critica: le affermazioni contestate erano pertinenti alla finalità dell'esposto, fondate su un nucleo di fatti oggettivi (coinvolgimento plurimo di avvocati dello stesso studio e proposta di nomina di un amministratore connesso allo studio), non risultavano manipolazioni del nucleo di verità e non si è riscontrata gratuità offensiva tale da travalicare i limiti della critica professionale; per tali ragioni non poteva ritenersi integrato il reato di diffamazione.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di diffamazione; la Corte ne verifica i presupposti alla luce della scriminante del diritto di critica, valutando pertinenza, veridicità del nucleo fattuale e assenza di gratuità offensiva.
art. 51 cod. pen.
Riconosciuta come scriminante del diritto di critica quando l'espressione di opinioni è funzionale a una legittima finalità (es. tutela di interessi, segnalazione a organi disciplinari) e poggia su un nucleo fattuale oggettivamente esistente.
art. 21 Cost.
Tutela della libertà di manifestazione del pensiero; valorizzata dalla Corte in relazione al diritto di critica, pur con i limiti derivanti dalla legge penale sulla reputazione altrui.
art. 10 CEDU
Protegge la libertà di espressione come diritto europeo; utilizzata per interpretare la portata del diritto di critica e il bilanciamento con la reputazione altrui.
art. 11 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Richiamata come fonte di tutela della libertà di espressione integrativa degli strumenti costituzionali e convenzionali.
art. 55 cod. pen.
Norma sull'elemento psicologico (dolo ed eventuale eccesso colposo); richiamata dalla difesa in punto di esclusione del dolo, ma la decisione ha risolto la questione applicando la scriminante.
artt. 43 e 59 cod. pen.
Norme riferite rispettivamente all'elemento soggettivo del reato e alle circostanze; citate nel ricorso in via subordinata per contestare la qualificazione del dolo e l'applicazione di circostanze, senza trovare applicazione alla luce della scriminante.
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n. 137 (convertito)
Riferimento procedurale relativo alla richiesta di discussione orale; citato in relazione alla richiesta difensiva di discussione.
art. 16, D.L. 30/12/2021 n. 228 (convertito)
Norma di proroga della disciplina processuale citata per la medesima finalità procedurale della discussione orale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di estensione dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato ammesso nei termini consentiti.
Massime di principio
- Il diritto di critica è tutelato quando esprime un'opinione fondata su un nucleo di fatti oggettivamente esistenti: non è necessario dimostrare la verità di ogni giudizio, ma che il fatto-base non sia stato strumentalmente travisato.
- La "sede" in cui la critica è espressa (es. un esposto a un organo disciplinare) non basta da sola a configurare diffamazione: va valutata la pertinenza e la continenza delle espressioni rispetto alla finalità della segnalazione.
- Critiche rivolte alla condotta professionale e a possibili conflitti deontologici godono di maggiore tutela, specie se riferite a questioni inerenti la funzione o l'esercizio della professione e poggiano su elementi di fatto concreti.
- L'uso di toni forti o espressioni dure non esclude automaticamente la scriminante, purché non risultino gratuite, non pertinenti o non fondate su una manipolazione del nucleo fattuale.
- Per evitare il rischio di responsabilità penale, chi segnala comportamenti altrui deve contenere le valutazioni alla finalità di disapprovazione/denuncia, evitare travisamenti dei fatti e documentare, ove possibile, gli elementi oggettivi idonei a sorreggere le valutazioni critiche.
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