Cassazione Civile, Ordinanza n. 24134/2024 del 09/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione del credito per contributi dovuti alla Gestione separata INPS per l'anno 2004. La Corte d'appello aveva ritenuto che la prescrizione iniziasse dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non dalla successiva scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo, in un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e della normativa che disciplina Gestione separata, versamenti e accertamento dei contributi, sostenendo che il termine prescrizionale dovesse decorrere dalla dichiarazione dei redditi del titolare della posizione assicurativa, non dal pagamento dei contributi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura dell'INPS e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, secondo l'orientamento ormai consolidato, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi stessi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché tale dichiarazione è una mera esternazione di scienza e non un presupposto del credito contributivo. Le spese di legittimità sono state compensate, in ragione del consolidamento successivo dell'orientamento dopo la proposizione del ricorso. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione va ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi della Gestione separata ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento e non con la presentazione della dichiarazione dei redditi.
artt. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Normativa istitutiva e regolatrice della Gestione separata richiamata dall'INPS a sostegno della decorrenza della prescrizione, ma non idonea a mutare il principio applicato dalla Corte.
artt. 10, 13 e 18, d.lgs. n. 241/1997
Norme richiamate in relazione agli adempimenti e ai versamenti contributivi, senza che da esse derivi una decorrenza della prescrizione dalla dichiarazione dei redditi.
art. 17, commi 1-2, d.P.R. n. 435/2001
Richiamato dall'INPS per sostenere il diverso dies a quo della prescrizione, ma non accolto dalla Corte.
artt. 36-bis e 36-ter, d.P.R. n. 600/1973
Norme sul controllo delle dichiarazioni fiscali richiamate nel ricorso, ritenute non decisive ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Disposizione processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
- La dichiarazione dei redditi del soggetto iscritto alla Gestione separata ha natura di mera esternazione di scienza e non integra il presupposto del credito contributivo; pertanto non sposta in avanti il dies a quo della prescrizione.
- In sede di legittimità, il consolidamento successivo dell'orientamento giurisprudenziale può giustificare la compensazione delle spese processuali.
- Il rigetto del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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