Cassazione Penale, Sentenza n. 12761/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la legittimità dell'ordinanza cautelare per carenza motivazionale e violazione delle norme procedurali: in particolare si denunciava la nullità del cosiddetto titolo genetico per assenza di autonoma valutazione da parte del G.I.P., la mera riproduzione della richiesta cautelare del P.M. (valutazione dei gravi indizi esposta in poche righe), l'approccio generale e indistinto verso molti coindagati senza specifica valutazione della posizione individuale del ricorrente, e carenze analoghe riguardo alle esigenze cautelari; il ricorrente aveva articolato cinque motivi, il secondo dei quali (nullità del titolo genetico/mancata autonoma valutazione) è risultato assorbente.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata del Tribunale del riesame sia l'ordinanza del G.I.P. del 17/04/2024 quanto alla posizione di Gozzi. Motivo decisivo: mancata autonoma valutazione da parte del G.I.P. (valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari mera riproduzione della richiesta del P.M. e motivazione indistinta rispetto ai singoli indagati); di conseguenza la Corte ha disposto la scarcerazione di Gozzi Giuseppe, se non detenuto per altra causa. È stato richiamato il principio secondo cui il Tribunale del riesame non può sanare la totale assenza di autonoma motivazione del primo giudice e che la valutazione deve essere esplicitata rispetto alla posizione individuale dell'indagato.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che disciplina le fattispecie di traffico di stupefacenti; il fatto contestato (contributo all'attività di spaccio) è inquadrato in base a questa disposizione
codice penale
Rilevata l'aggravante di tipo associativo di stampo mafioso/associativo; usata per qualificare la maggiore gravità della posizione contestata nel capo imputativo
codice di procedura penale
art. 292, comma 1, lett. c
Richiede che l'ordinanza cautelare contenga un'autonoma valutazione degli elementi a fondamento della misura; la Corte ha richiamato questo obbligo come presupposto per validità dell'atto
codice di procedura penale
Attribuisce al tribunale del riesame il potere di annullare le ordinanze carenti di autonoma valutazione; la riforma impedisce al riesame di sanare motivazioni radicalmente assenti o meramente apparenti
legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma che ha rafforzato il dovere di motivazione e l'autonomia valutativa del giudice nel procedimento cautelare, impedendo prassi di mero recepimento automatico delle richieste del P.M.
Massime di principio
- Il giudice che adotta un provvedimento cautelare deve compiere e rendere esplicita, anche se sintetica, un'autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari rispetto alla posizione individuale dell'imputato; il semplice richiamo o la riproduzione testuale della richiesta del P.M. è insufficiente
- In procedimenti con numerosi coindagati il giudice può adottare valutazioni cumulative o ricorrere a motivazione comune, ma deve comunque indicare le ragioni specifiche per cui il quadro indiziario giustifica la misura per ciascun destinatario o per quelle posizioni che si ritengono omogenee
- La carenza motivazionale 'radicale' (assenza di autonoma valutazione, motivazione meramente apparente o clausole di stile) è insanabile in sede di riesame: il tribunale del riesame può correggere carenze parziali ma non supplire a una totale mancanza di autonoma valutazione del G.I.P.
- Se viene accertata la nullità del provvedimento cautelare quanto alla posizione del singolo indagato, la conseguenza è l'annullamento senza rinvio e, se non sussistono altri titoli cautelari, la scarcerazione del soggetto
- Nelle impugnazioni cautelari, la difesa deve indicare con precisione i punti critici della motivazione originaria (es. passaggi della 'ordinanza genetica') per consentire al giudice del riesame di verificare se esista una valutazione autonoma; la mera censura generica è meno efficace
- In presenza di valutazioni sintetiche del G.I.P. è essenziale che il Tribunale del riesame specifichi, se diverso, in che cosa consista l'autonomia valutativa del primo giudice rispetto a ciascuna posizione contestata, e non limitarsi a enunciazioni di principio generiche
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