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Sentenza

Sentenza n. 2015/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento, - del Decreto della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 18311 del 14 dicembre 2022 recante “Superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter d.l. 19 giugno n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal d.m. del ministero della salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati, nonché delle relative note di comunicazione e pubblicazione e degli atti alle stesse presupposti, tra cui le Delibere dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici (ASST Niguarda, n. 824/2019; ASST Santi Paolo e Carlo, n. 1751/2019; ASST Fatebenefratelli Sacco, n. 933/2019; Gaetano Pini-CTO, n. 484/2019; ASST Ovest Milanese, n. 250/2019; ASST Rhodense, n. 817/2019/DG; ASST Nord Milano, n. 542/2019; ASST Melegnano e Martesana, n. 788/2019; ASST Lodi, n. 779/2019; ASST Sette Laghi, n. 513/2019; ASST Valle Olona, n. 932/2019; ASST Valtellina e Alto Lario, n. 622/2019; ASST Monza, n. 1121/2019; ASST Vimercate, n. 914/2019; ASST Papa Giovanni XXIII, n. 1479/2019; ASST Bergamo Ovest, n. 1106/2019; ASST Bergamo Est, n. 726/2019; ASST Civili Brescia, n. 833/2019; ASST Franciacorta, n. 476/2019; ASST Garda, n. 271/2019; ASST Cremona, n. 393/2019; ASST Mantova, n. 928/2019; ASST Pavia, n. 645/2019; INRCA n. 329/DGEN/2019; IRCCS Istituto dei Tumori, n. 324/2019; IRCCS Besta, n. 387/2019; IRCCS San Matteo, n. 5/DG/826/2019; IRCCS Policlinico, n. 1603/2019; ASST Lecco, recante “acquisto di dispositivi medici anni 2015-2018”) e dei relativi allegati, nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento avente ad oggetto “ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, trasmesse ai singoli fornitori a partire dal 14 novembre 2022 a mezzo posta elettronica certificata, la nota trasmessa a mezzo PEC in data 22 dicembre 2022 di evasione parziale dell’istanza di accesso presentata da Dealfa S.r.l. in data 24 novembre 2022 e ogni altra corrispondenza inerente; - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto; - degli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; 5 - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; nonchè per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente; nonché con motivi aggiunti depositati dalla ricorrente il 18 luglio 23, - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;

Giustizia amministrativa202216565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi, nonché ai decreti ministeriali e alle circolari relativi al sistema di payback dei dispositivi medici

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, gli atti di validazione e certificazione dei fatturati adottati dagli enti del servizio sanitario regionale, i modelli economici regionali, gli atti ministeriali e interministeriali, le circolari, gli accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni e gli ulteriori atti procedimentali connessi, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il testo della sentenza non espone il contenuto dei singoli motivi di ricorso. Nel corso dell'udienza, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in conseguenza del pagamento delle quote previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, precisando che non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché le Regioni non avevano depositato le attestazioni di pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente in relazione al pagamento delle quote previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure rivolte agli atti impugnati né la domanda risarcitoria. Ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in ragione del mancato deposito delle attestazioni di pagamento da parte delle Regioni. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi, in considerazione della natura processuale della pronuncia e della definizione della causa ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disposizione richiamata in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    La definizione della causa e la sopravvenuta carenza di interesse sono state ricondotte al pagamento delle quote previsto da tale disposizione.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, quando riferita alla domanda principale, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
  • La cessazione della materia del contendere richiede che il giudice disponga di elementi idonei a comprovare l'integrale soddisfazione della pretesa; il mancato deposito delle attestazioni di pagamento impedisce tale declaratoria, pur potendo sussistere la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte.
  • La sopravvenuta definizione della controversia per effetto del pagamento delle quote previsto dalla legge può giustificare la compensazione integrale delle spese quando la causa viene definita con pronuncia in rito e ricorrono giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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