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Ordinanza

Ordinanza n. 9465/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento IN PARTE QUA, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA - dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000027.16-02-2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui: • all’art. 16, comma 6 prescrive che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” così determinando l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il predetto servizio in costanza di nomina; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti; NONCHÉ PER LA CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE ad attribuire 12 punti nelle GPS per il biennio scolastico 2026/2028 di interesse per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia stato prestato non in costanza di nomina.

Giustizia amministrativa202604574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale sulle procedure di aggiornamento e rinnovo delle GPS e delle graduatorie di istituto per il biennio 2026/2028, limitatamente alla previsione che rende valutabili il servizio militare e il servizio civile sostitutivo solo se prestati in costanza di nomina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in parte qua l'ordinanza ministeriale prot. n. 27 del 16 febbraio 2026, chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'art. 16, comma 6, nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge e il servizio civile sono interamente valutabili purché prestati in costanza di nomina. Hanno sostenuto, in sostanza, che il servizio militare, il servizio sostitutivo e il servizio civile dovessero attribuire 12 punti nelle GPS anche se svolti non in costanza di nomina, chiedendo altresì la condanna dell'amministrazione all'attribuzione del relativo punteggio. Il TAR ha rilevato d'ufficio che il ricorso collettivo potrebbe essere inammissibile per disomogeneità delle posizioni, poiché i ricorrenti non sembrano avere svolto tutti la medesima tipologia di servizio. Ha inoltre osservato che la disposizione impugnata non appare identica a quella già annullata dal TAR con sentenza n. 9033 del 12 maggio 2025 e dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2854 del 3 aprile 2025: la nuova ordinanza distingue il servizio militare e il servizio civile sostitutivo, valutabili se prestati in costanza di nomina, dal servizio civile nazionale e universale, per i quali prevede una riserva di posti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha sollecitato il contraddittorio sulla possibile inammissibilità del ricorso collettivo per disomogeneità delle posizioni giuridiche dei ricorrenti e ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., mediante notificazione per pubblici proclami sul sito dell'amministrazione secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 836/2019. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 5 giorni. È stata fissata una nuova camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare all'8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    Il TAR lo applica disponendo la notificazione del ricorso per pubblici proclami nei confronti dei potenziali controinteressati.

Massime di principio

  • Un ricorso collettivo può risultare inammissibile quando le posizioni giuridiche dei ricorrenti non siano omogenee e non si riferiscano alla medesima situazione sostanziale e alla medesima lesione prospettata; tale questione deve essere sottoposta al contraddittorio prima della decisione.
  • Quando l'accoglimento dell'impugnazione di un atto generale o plurimo può incidere sulla posizione di soggetti potenzialmente controinteressati, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 49 c.p.a.
  • La domanda cautelare può essere rinviata a una successiva camera di consiglio quando occorra previamente verificare l'ammissibilità del ricorso collettivo e completare il contraddittorio processuale.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

Testo integrale

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