Sentenza n. 3036/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento a) della nota prot. n. 0006378/2025 del 22/05/2025 con la quale ACEA spa ha rigettato la richiesta di revisione prezzi formulata dalla ricorrente relativa al contratto quadro 3900018758 avente ad oggetto il “servizio di vigilanza per le sedi del gruppo ACEA spa)”GARA 8800002131/CLO – CIG A03B812D2B; b) di ogni ulteriore atto preordinato, presupposto, consequenziale e connesso ivi compresi il disciplinare di gara, il capitolato ed il contratto se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all'adeguamento del corrispettivo del suddetto contratto di appalto; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento del richiesto compenso revisionale ovvero della somma effettivamente spettante; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a dare luogo all’iter istruttorio per la valutazione in concreto dell’istanza di revisione prezzi formulata dalla ricorrente in data15/04/2025 ove non fosse possibile la condanna al pagamento della suddetta somma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di revisione prezzi relativa a un contratto d'appalto di servizi di vigilanza, nonché, in via subordinata, clausole di gara e contrattuali prive di un meccanismo revisionale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente, cui era stato aggiudicato un appalto di servizi di vigilanza cessato nel luglio 2024, ha chiesto il 15 aprile 2025 il riconoscimento della revisione prezzi, quantificando la pretesa in euro 1.038.023,35 sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT. ACEA ha rigettato l'istanza ritenendo l'istituto inapplicabile, in assenza di una clausola revisionale negli atti di gara e nel contratto. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 106, comma 2, d.lgs. 50/2016, sostenendo che tale disposizione consentirebbe la modifica del contratto anche in assenza di una clausola revisionale. Con il secondo motivo ha contestato il difetto di una valutazione concreta della vicenda, evidenziando in particolare due rinnovi del CCNL di categoria intervenuti tra maggio 2023 e febbraio 2024, il secondo dei quali, intervenuto a soli nove mesi dal primo, avrebbe avuto carattere imprevedibile. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, ha impugnato il disciplinare, il capitolato e il contratto per la mancata previsione di un meccanismo di revisione, deducendo il contrasto con l'art. 106 d.lgs. 50/2016 e con i principi di correttezza e buona fede richiamati dall'art. 30, comma 8, dello stesso decreto. Con il quarto motivo ha invocato la violazione degli artt. 11 e 60 d.lgs. 36/2023, sostenendo l'esistenza di un principio di riequilibrio contrattuale e la rilevanza degli aumenti dei CCNL ai fini della revisione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto decisivo il fatto che l'istanza di revisione fosse stata presentata nell'aprile 2025, dopo la cessazione del contratto avvenuta nel luglio 2024. La revisione prezzi è infatti un rimedio di riequilibrio del sinallagma funzionale destinato a operare durante l'esecuzione del contratto e non può modificare le condizioni di un rapporto ormai esaurito. Il Collegio ha inoltre rilevato, per completezza, che il diniego sarebbe stato comunque legittimo per l'assenza di una clausola revisionale espressa negli atti di gara e nel contratto. Per i contratti soggetti al d.lgs. 50/2016, l'art. 106, comma 1, lett. a), consente la revisione soltanto se prevista nei documenti di gara iniziali mediante clausole chiare, precise e inequivocabili e purché non venga alterata la natura generale del contratto. L'art. 60 d.lgs. 36/2023 non è retroattivo. È stata quindi esclusa anche la necessità di avviare un'istruttoria sulla domanda dell'appaltatrice. Il TAR ha ritenuto inapplicabile l'art. 106, comma 2, d.lgs. 50/2016, poiché tale disposizione disciplina le modifiche contrattuali ammesse o vietate in fase esecutiva senza nuova gara, a tutela della concorrenza e della parità di trattamento, e non costituisce uno strumento azionabile dall'appaltatore per ottenere il riequilibrio di prezzi divenuti non remunerativi. Sono state respinte anche le censure rivolte all'assenza della clausola revisionale e il richiamo agli artt. 11 e 60 d.lgs. 36/2023. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, in favore di ACEA.
Norme richiamate
art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016
la revisione dei prezzi è consentita ... se prevista nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili e sempre che non alteri la natura generale del contratto
Per i contratti disciplinati dal d.lgs. 50/2016, la revisione prezzi è ammessa soltanto se espressamente prevista negli atti di gara e nel contratto mediante clausole chiare, precise e inequivocabili, senza alterare la natura generale del contratto.
art. 106, comma 2, d.lgs. 50/2016
La disposizione disciplina le modifiche contrattuali consentite o vietate durante l'esecuzione senza una nuova gara, a tutela della concorrenza e della parità di trattamento; non costituisce la base normativa per una richiesta dell'appaltatore volta al riequilibrio di prezzi non più remunerativi.
art. 60 d.lgs. 36/2023
La disciplina della revisione prezzi introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici non ha efficacia retroattiva e non si applica ai contratti già assoggettati al d.lgs. 50/2016.
art. 30, comma 8, d.lgs. 50/2016
Il richiamo ai principi civilistici di correttezza e buona fede non consente di superare l'assenza, negli atti di gara e nel contratto, della necessaria clausola revisionale.
art. 11 d.lgs. 36/2023
Il richiamo al principio di riequilibrio contrattuale previsto dal nuovo codice non è idoneo a fondare retroattivamente una revisione prezzi per un contratto disciplinato dal d.lgs. 50/2016.
Massime di principio
- La revisione prezzi negli appalti pubblici è un rimedio di riequilibrio del sinallagma funzionale destinato a operare durante l'esecuzione del contratto; una richiesta proposta dopo la cessazione del rapporto non può modificare le condizioni di un contratto ormai esaurito.
- Per i contratti disciplinati dal d.lgs. 50/2016, la revisione prezzi è ammessa soltanto quando sia prevista nei documenti di gara iniziali e nel contratto mediante clausole chiare, precise e inequivocabili, sempre senza alterare la natura generale del contratto.
- L'art. 106, comma 2, d.lgs. 50/2016 disciplina le modifiche contrattuali consentite o vietate senza una nuova procedura di gara e non può essere utilizzato dall'appaltatore come autonoma base per ottenere il riequilibrio di prezzi divenuti non remunerativi.
- L'art. 60 d.lgs. 36/2023, introducendo una diversa disciplina della revisione prezzi, non si applica retroattivamente ai contratti regolati dal d.lgs. 50/2016.
- In assenza dei presupposti normativi e contrattuali per la revisione prezzi, la stazione appaltante non è tenuta ad avviare un'istruttoria finalizzata alla verifica concreta degli incrementi dei costi o degli eventi sopravvenuti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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