Cassazione Penale, Sentenza n. 5832/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento dei rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen. per presunto trattamento inumano e degradante (art. 3 CEDU) e violazione dell'art. 27 Cost., fondato su due contestazioni principali: 1) fruizione limitata dell'aria aperta (il detenuto contestava la possibilità di una sola ora d'aria giornaliera prevista per i soggetti sottoposti al regime differenziato 41-bis); 2) protratto malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento nella cella con temperature intorno a 15°C. Denunciato anche vizio di motivazione e contraddittorietà del giudice che riconosceva alcune criticità ma rigettava il reclamo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che: a) la limitazione della permanenza all'aperto prevista per i detenuti in regime 41-bis non integra automaticamente una violazione dell'art. 3 CEDU; la nozione di "permanenza all'aperto" richiede effettiva attività all'aria aperta e la normativa (soprattutto dopo le modifiche) fissa il parametro minimo in due ore, mentre in epoche antecedenti la novella il limite minimo poteva essere di un'ora; b) la mancata fruizione integrale delle due ore non comporta automaticamente il diritto al rimedio risarcitorio ex art. 35-ter: va valutata la gravità complessiva della situazione (durata, effetti fisici e psichici, condizioni complessive di detenzione); c) quanto al riscaldamento, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la fornitura di stufette elettriche e di coperte aggiuntive, che permisero di portare la temperatura da 15 a 20°C, unitamente alle altre opportunità trattamentali offerte (studio, palestra, biblioteca, TV/radio, assistenza sanitaria), configurasse un disagio temporaneo non eccedente la soglia dell'art. 3 CEDU. Per questi motivi la decisione di merito è stata ritenuta logica e priva di vizio di motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 3 CEDU
Occorre che il trattamento raggiunga una soglia di gravità tale da configurare sofferenza e afflizione eccedenti l'inevitabile sofferenza della detenzione; il "mero disagio" o disagi temporanei non sono sufficiente per il riconoscimento del rimedio ex art. 35-ter.
art. 35-ter Ord. pen.
Prevede il rimedio risarcitorio speciale per trattamenti contrari all'art. 3 CEDU; la sua applicazione richiede che siano accertate condizioni che superino la soglia di gravità prevista dalla giurisprudenza.
art. 41-bis Ord. pen.
Stabilisce un regime differenziato con limitazioni alla permanenza all'aperto per i detenuti sottoposti; la disciplina consente limitazioni specifiche e il mancato rispetto assoluto delle ore previste non determina di per sé la violazione dell'art. 3 CEDU senza valutazione complessiva.
comma 2-quater, lett. f) dell'art. 41-bis e richiamo all'art. 10 Ord. pen.
La ‘‘permanenza all'aperto’’ deve essere effettiva e non confusa con la socialità o altre attività al chiuso; la disciplina ha previsto limiti quantitativi (in passato un'ora, successivamente adeguamenti che hanno portato al minimo di due ore).
art. 14-ter, comma 4, Ord. pen.
"permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno"
Dà indicazione del parametro minimo di permanenza all'aperto dopo le modifiche normative più recenti; chiarisce che il limite minimo attualmente non può scendere sotto le due ore.
art. 16 Reg. esec. Ord. pen.
Specificazione che la permanenza all'aperto deve svolgersi effettivamente all'aria aperta e non in locali interni come palestra o biblioteca.
legge 15 luglio 2009, n. 94
Ha introdotto modifiche al regime dell'art. 41-bis con riferimento alle limitazioni della permanenza all'aperto per i detenuti sottoposti a regime differenziato.
d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 (richiamato)
Riforma dell'ordinamento penitenziario richiamata nella motivazione come fonte delle modifiche normative che influenzano la disciplina della permanenza all'aperto.
Massime di principio
- Per ottenere il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter Ord. pen. occorre provare che le condizioni di detenzione raggiungano la gravità necessaria per integrare una violazione dell'art. 3 CEDU: mera temporanea sofferenza o disagio non sono sufficienti.
- La mancata fruizione completa delle ore di "permanenza all'aperto" previste per i soggetti in 41-bis non determina automaticamente una violazione dell'art. 3: va valutata la complessiva situazione detentiva, la durata della privazione, gli effetti sulla salute e le misure compensative adottate dall'amministrazione.
- Quando si contestano condizioni ambientali (es. freddo per malfunzionamento del riscaldamento), è determinante documentare gli effetti concreti sulla salute e dimostrare l'assenza o l'inadeguatezza delle misure tampone (stufette, coperte, assistenza sanitaria). Misure efficaci e temporanee possono escludere la sussistenza dell'art. 3.
- La nozione di "permanenza all'aperto" va interpretata letteralmente: non si confonde con socialità o attività svolte in locali interni; la prova deve riguardare la reale possibilità di stare effettivamente all'aria aperta.
- In situazioni simili è fondamentale raccogliere documentazione puntuale: registri delle uscite all'aria aperta, comunicazioni interne dell'istituto, note di servizio sul malfunzionamento e sulle misure adottate, referti medici su eventuali danni fisici o psicologici, e gli eventuali atti di reclamo presentati alle autorità interne (magistrato di sorveglianza) per dimostrare l'esaurimento dei rimedi amministrativi/giurisdizionali.
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