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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23791/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento Irpef, Iva e Irap emessi nei confronti di un titolare di impresa artigiana per gli anni 2002-2005, con recupero di maggior reddito per costi ritenuti non provati e per l'impiego di un lavoratore irregolare. Dopo il contenzioso di merito e il successivo ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate, accolto dalla Corte con ordinanza n. 8644/2019 e rinvio alla CTR, gli eredi del contribuente propongono revocazione ex artt. 395, comma 1, n. 4, e 391-bis c.p.c. deducendo due errori di fatto: primo, la Corte avrebbe omesso di rilevare la nullità della notificazione dell'originario ricorso per cassazione, eseguita presso un domiciliatario che aveva trasferito lo studio e ne aveva dato comunicazione; secondo, la Corte avrebbe omesso di rilevare l'inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione dell'Agenzia, sostenendo che il termine era scaduto il 3 marzo 2013 e che la notifica effettuata il 4 marzo 2013 era tardiva.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di revocazione perché investe una questione processuale non deducibile come errore di fatto revocatorio, trattandosi di censura che mira a far valere un'omessa attività decisionale e non l'erronea percezione di un fatto. Rigetta il secondo motivo, ritenendo corretta la conclusione sulla tempestività del ricorso originario dell'Agenzia: il termine scadeva il 3 marzo 2013, ma essendo domenica la scadenza era prorogata di diritto al primo giorno non festivo, cioè al 4 marzo 2013, data in cui il ricorso fu tempestivamente consegnato per la notifica. Ne consegue il rigetto del ricorso per revocazione. La Corte non provvede sulle spese, non essendosi costituite con difese le parti intimate, e dà atto dell'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia basata su una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti; non è utilizzabile per censurare l'omesso esame di questioni processuali.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio per la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, ma nei limiti dei motivi revocatori tipizzati.

  • art. 155, terzo comma, c.p.c.

    Se il termine scade in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo; nel caso concreto ciò rendeva tempestiva la consegna del ricorso per cassazione avvenuta il lunedì successivo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione della sentenza di cassazione, l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva su un fatto storico decisivo risultante dagli atti; non è deducibile per far valere omissioni di pronuncia o questioni processuali non esaminate.
  • La revocazione non può essere utilizzata come surrogato del controllo di legittimità per censurare la mancata decisione su una questione processuale, poiché tale omissione può integrare al più un vizio non revocatorio.
  • Ai fini del computo del termine per impugnare, se la scadenza cade in un giorno festivo, opera la proroga automatica al primo giorno non festivo successivo.
  • La tempestività della notifica del ricorso va verificata tenendo conto della proroga legale del termine quando la scadenza ricade in domenica o altro giorno festivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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