Sentenza n. 3814/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento a) dell'ordinanza del Servizio Polizia Locale, n. 6, del 25.3.2023, a firma del Responsabile dell'Area Polizia Locale del Comune di Ternate, notificata via PEC a VAI.CIPO in pari data, recante “diffida all'utilizzo di apparecchi sonori all'esterno del locale con contestuale invito alla rimozione di casse acustiche presenti in spazio esterno al locale medesimo” nei confronti dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, denominato “Bar Loco Motivum”, sito in Ternate, via Stazione n. 27, gestito dalla medesima ricorrente; b) della nota 3 maggio 2023 a firma del Responsabile dell'Area Polizia Locale del Comune di Ternate, trasmessa via pec allo scrivente legale e per conoscenza alla ricorrente, recante la comunicazione che “sentita l'Amministrazione Comunale ed il nostro legale, la presente per confermare i contenuti dell'ordinanza n. 6 del 25.3.2023"; c) dell'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Ternate, approvato con delibera C.C. n. 12 dell'8.4.2021 in parte qua ossia laddove, al punto 2, dispone che “E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. È in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette” nonché di tutte le disposizioni e/o parti delle stesse aventi simile contenuto, connesse o collegate; d) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che diffidava dall'utilizzo di apparecchi sonori all'esterno del pubblico esercizio e imponeva la rimozione di due casse acustiche, nonché successiva nota di conferma e disposizione regolamentare presupposta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava l'ordinanza con la quale il Comune, a seguito di un esposto per disturbo della quiete pubblica e dell'accertamento della presenza di due casse acustiche installate sul muro del plateatico, aveva ritenuto violato l'art. 24 del Regolamento comunale di polizia urbana e aveva imposto di non svolgere attività musicale all'esterno del locale e di rimuovere le casse entro trenta giorni. Erano dedotti vizi di carattere procedimentale e l'illegittimità, in parte qua, dell'art. 24 del regolamento, oltre all'impugnazione della successiva nota comunale di conferma e degli atti connessi. Nel corso del giudizio il TAR ha chiesto alla ricorrente di precisare se permanesse l'interesse alla decisione, avvertendola espressamente che l'inerzia avrebbe potuto comportare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente non ha riscontrato l'ordinanza istruttoria, non ha depositato memorie dopo la fissazione della camera di consiglio ai soli fini della verifica dell'interesse e non è comparsa all'udienza camerale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi procedimentali e le censure rivolte all'ordinanza, alla nota di conferma e alla disposizione regolamentare. L'inerzia della ricorrente, protrattasi nonostante le specifiche sollecitazioni del giudice e l'espresso avvertimento sulle conseguenze processuali, è stata ritenuta manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione. Ha inoltre rilevato che il Comune aveva dichiarato superata ogni problematica, poiché la società aveva continuato la propria attività senza ulteriori interventi dell'amministrazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell'andamento complessivo del giudizio.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di valorizzare, ai fini della decisione, il comportamento processuale delle parti e gli elementi acquisiti nel giudizio, nel contesto della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
Consente la fissazione della camera di consiglio ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, con possibilità di definire il giudizio in caso di mancata manifestazione dell'interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata conferma dell'interesse alla decisione, desunta anche dall'inerzia della parte previamente sollecitata, può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita espressamente una parte a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, avvertendola delle conseguenze dell'inerzia, il mancato riscontro può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e comportare l'improcedibilità del ricorso.
- La valutazione della sopravvenuta carenza di interesse può fondarsi sul comportamento processuale complessivo della parte, considerato unitamente agli elementi risultanti dagli atti e all'evoluzione concreta della vicenda amministrativa.
- La fissazione della camera di consiglio ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse consente di definire il giudizio per improcedibilità quando la parte, nonostante l'avviso, non manifesti espressamente l'interesse e non partecipi alla trattazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →