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Sentenza

Sentenza n. 4049/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 1222/2024 del 16 maggio 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza.

Giustizia amministrativa202507000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1222/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle euro 1.000 mediante emissione di un buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inottemperanza dell'amministrazione in assenza di elementi ostativi dedotti dal Ministero. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare, su richiesta della parte, una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali quando tale misura non sia manifestamente iniqua.

  • art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e in assenza di elementi ostativi allegati dall'amministrazione, il giudice deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e può predisporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte vittoriosa il giudice può applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la penalità può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, fino all'effettivo adempimento, quando tale misura non risulti manifestamente iniqua.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è compatibile con l'assegnazione all'amministrazione di un termine per adempiere e consente l'esecuzione sostitutiva senza la necessità di un ulteriore giudizio, qualora il termine decorra inutilmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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