Sentenza n. 628/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. -OMISSIS-, emessa nel proc. r.g. n. -OMISSIS- pubblicata in data 4 giugno 2025 e notificata in data 4 giugno 2025, divenuta esecutiva in assenza di impugnazione in data 5 luglio 2025 non essendo stato proposto appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza dell'ASL alla sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro che imponeva l'erogazione del trattamento ABA o, in alternativa, il rimborso integrale dei costi sostenuti, oltre al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (utenti del servizio sanitario)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, notificata all'ASL e divenuta esecutiva per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato l'ASL a erogare al minore il trattamento con metodo ABA nella misura di sei ore settimanali e due ore mensili di consulenza scolastica, direttamente oppure indirettamente mediante rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti, nonché a corrispondere le differenze tra le spese già sostenute presso il centro privato e i contributi ricevuti. L'ASL è rimasta inerte non provvedendo né all'erogazione diretta né al rimborso, nonostante i solleciti e la trasmissione delle fatture. I ricorrenti hanno chiesto il pagamento di euro 42.358,15, poi aggiornato a euro 44.797,20 per ulteriori terapie sostenute, oltre agli interessi legali, all'erogazione pro futuro del trattamento o al rimborso delle future spese e alla nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. In corso di causa hanno rinunciato alla rivalutazione monetaria. L'ASL ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, contestando genericamente la prova dell'effettiva erogazione delle terapie, della loro misura, del pagamento delle fatture e del computo dei costi, nonché sostenendo la validità annuale della prescrizione. I ricorrenti hanno inoltre eccepito la tardività della memoria e della documentazione depositate dall'ASL.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili la memoria e la documentazione depositate dall'ASL il 23 marzo 2026 alle ore 18:25, perché tardive: per la camera di consiglio dell'8 aprile 2026 il termine di venti giorni liberi per i documenti era scaduto il 18 marzo 2026 e quello di quindici giorni liberi per le memorie il 23 marzo 2026 alle ore 12:00. Nel merito ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era divenuta esecutiva e che l'ASL non aveva dimostrato alcuna esecuzione né fornito giustificazioni dell'inadempimento. Le fatture prodotte dai ricorrenti sono state ritenute idonee a provare la tipologia delle terapie, i periodi di riferimento, l'importo e l'avvenuto pagamento; le contestazioni dell'ASL sono state giudicate generiche. Il TAR ha inoltre interpretato il titolo come riferito sia al periodo già esaminato dal giudice ordinario sia alle prestazioni future, poiché la prescrizione non conteneva un limite temporale e indicava una patologia stabilizzata. In assenza di erogazione diretta presso strutture pubbliche o convenzionate, l'ASL è stata condannata a rimborsare i costi sostenuti. È stata ordinata la completa esecuzione del giudicato e imposto il pagamento di euro 44.797,20, oltre agli interessi legali: per le somme maturate fino alla pubblicazione della sentenza del giudice ordinario, dal passaggio in giudicato fino al soddisfo; per le somme successive, dalla richiesta fino al soddisfo. È stato assegnato all'ASL il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un'eventuale successiva istanza in caso di persistente inadempimento. È stata respinta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in ragione delle difficoltà economiche dell'amministrazione, dei vincoli di bilancio e della necessità di risorse straordinarie. Le spese sono state integralmente compensate per giustificate ragioni, tra cui la soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la condanna al pagamento di una penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per applicarla.
artt. 73 e 87, comma 3, c.p.a.
venti giorni liberi per il deposito dei documenti e quindici giorni liberi per il deposito delle memorie
I termini per il deposito di documenti e memorie in vista della camera di consiglio sono stati applicati per dichiarare tardivi e processualmente inutilizzabili gli atti depositati dall'ASL oltre la rispettiva scadenza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale penalità di mora
La penalità di mora non è automatica e può essere negata quando le concrete condizioni dell'amministrazione, quali vincoli di bilancio e difficoltà finanziarie rappresentate in giudizio, non ne giustifichino l'applicazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale o fornire specifiche e comprovate ragioni dell'inadempimento; in mancanza, il ricorso può essere accolto e può essere ordinato il pagamento delle somme dovute dal giudicato.
- Quando il titolo giudiziale impone l'erogazione di una prestazione sanitaria direttamente oppure, in alternativa, il rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti, l'amministrazione non può sottrarsi al rimborso se non dimostra di avere concretamente assicurato la prestazione mediante strutture pubbliche o convenzionate.
- Fatture regolari recanti la tipologia della prestazione sanitaria, il periodo di riferimento, l'importo e l'attestazione del pagamento sono idonee a comprovare il credito azionato in ottemperanza, salvo contestazioni specifiche e documentate dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, il contenuto del titolo deve essere ricostruito secondo il suo effettivo dictum: se la prescrizione sanitaria non stabilisce un limite temporale e la patologia risulta stabilizzata, la condanna all'erogazione o al rimborso può estendersi anche alle prestazioni successive alla pronuncia, nei limiti e alle condizioni fissati dal titolo.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza e può essere esclusa quando siano rappresentate e valutate specifiche difficoltà finanziarie dell'amministrazione e vincoli di bilancio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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