Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1276/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - nei limiti dell’interesse, della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ugento n. 33 del 31 luglio 2024, pubblicata sull’albo pretorio comunale in data 19 agosto 2024 per n. 15 giorni, e dei relativi allegati ed elaborati progettuali, pubblicati in data 17 settembre 2024, in particolare: delle Norme tecniche di attuazione del PCC del Comune di Ugento; della relazione generale di piano; della scheda tipologica A; della scheda tipologica B; della Relazione generale; della tav A1.0 classificazione normativa; della tav A1.1 PAI; della tav A2.1 PPTR IDROGEO; della tav A2.2 PPTR BOTVEG; della tav A2.3 PPTR SITI NAT; della tav A2.4 PPTR STORICO; della tav A3 VINCOLI TERRITORIO; della tav A4 morfolit duna; della tav A5.1 Demanio Classe utilizzazione; della tav A5.2 tipologia utilizzazione; della tav A5.3 caratterizzazione demanio; della tav A6 strutture fisse recinzioni; della tav A7 accesso parcheggi; della tav B1 LINEA COSTA UTILE; della tav B2.0 AMBITI PCC; della tav B2.1 ZONIZZAZIONE TRANSITORIO; della tav B2.2 ZONIZZAZIONE PROGETTO; della tav B3 AREE VINCOLATE; della tav B4 ACCESSI; della tav B5 VALENZA TURISTICA; - ove occorra, nei limiti dell’interesse, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22 aprile 2023 e dei relativi allegati ed elaborati progettuali; della nota prot. n. 35902 del 20 novembre 2023 del Comune di Ugento; della nota prot. n. 15024 del 6 dicembre 2023, del Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia; della determinazione n. 405/2011 dell’Ufficio Demanio Marittimo, così come integrata con identico provvedimento n. 16/2017; della nota prot. n. 38977 del 18 dicembre 2023, del Settore Urbanistica Ambiente e Suap del Comune di Ugento; della delibera della Giunta Regionale n. 106 del 19 febbraio 2024, pubblicata sul BURP n. 23 del 18 marzo 2024; det. n. 1383/2011 del Comune di Ugento; det. n. 290 del 5.3.2012, ancorché non conosciuti; di tutti i verbali, ancorché nono conosciuti; Delibera Giunta Comunale n° 167 del 19/07/2017; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202500178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di adozione e approvazione del Piano Comunale delle Coste, inclusa la deliberazione consiliare n. 33 del 31 luglio 2024 e gli elaborati del piano

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha chiesto l’annullamento degli atti relativi al Piano Comunale delle Coste di Ugento, deducendo l’indeterminatezza delle scelte pianificatorie, l’errata rappresentazione dei lotti concedibili e l’inadeguata verifica dello stato del litorale. Ha invocato violazione dell’obbligo di motivazione, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti, nonché violazione delle norme tecniche del Piano Regionale delle Coste, della l.r. 17/2015 e della D.G.R. n. 2273/2011. Comune e Regione hanno eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, poiché l’iter di approvazione del Piano non era concluso: l’assenso regionale era subordinato a otto prescrizioni sostanziali ancora non attuate. La ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza in attesa dell’adeguamento.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, rilevando che eventuali nuovi atti avrebbero dovuto essere impugnati con motivi aggiunti o autonomamente e che non erano indicate tempistiche per la loro adozione. Ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di lesività e interesse attuale, assorbendo l’esame delle censure di merito. L’iter previsto per l’approvazione del PCC non era perfezionato: la Giunta regionale aveva subordinato il proprio assenso all’attuazione di otto modifiche sostanziali, non ancora effettuate, e la successiva deliberazione consiliare comunale non era quindi idonea a determinare l’entrata in vigore del Piano. Gli atti impugnati non producevano effetti pianificatori definitivi né modificavano le condizioni della concessione, che la ricorrente continuava a esercitare. Resta possibile impugnare i nuovi atti definitivi o riproporre le censure qualora gli atti divengano concretamente lesivi. Spese integralmente compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. a, c.p.a.

    Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a, cod. proc. amm.

    Il ricorso è inammissibile quando manca una condizione dell’azione, nel caso concreto l’interesse attuale all’annullamento di atti non definitivi e non lesivi.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso.

    L’interesse ad agire richiede che l’accoglimento del ricorso possa procurare al ricorrente un’effettiva utilità, personale, attuale e concreta.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso.

    Il rinvio esterno del c.p.a. rende applicabile al processo amministrativo la regola dell’art. 100 c.p.c. sull’interesse ad agire.

  • art. 4, comma 5, l.r. Puglia 17/2015

    A tale proposito, deve rilevarsi che l’art. 4, co. 5, della l.r. 17/2015 prevede espressamente che il Piano Comunale delle Coste, adottato da parte dell’amministrazione comunale, debba essere necessariamente sottoposto all’esame della Giunta regionale, la quale è chiamata a pronunciarsi sulla coerenza del testo approvato dal Comune con le previsioni del Piano Regionale delle Coste e, solo successivamente all’esito favorevole di tale verifica, il Consiglio comunale può provvedere alla sua approvazione in via definitiva.

    L’approvazione comunale definitiva del PCC presuppone la verifica regionale di coerenza con il Piano Regionale delle Coste e il relativo esito favorevole; un assenso regionale condizionato a modifiche sostanziali non ancora attuate non perfeziona il procedimento.

Massime di principio

  • L’interesse a impugnare un atto amministrativo deve essere personale, concreto e attuale e l’accoglimento del ricorso deve poter procurare al ricorrente un’effettiva utilità; la mera eventualità di una futura lesione non è sufficiente.
  • Quando la legge subordina l’approvazione definitiva di uno strumento comunale di pianificazione all’esito favorevole di una verifica regionale, un assenso regionale subordinato a modifiche sostanziali ancora da attuare non perfeziona il procedimento e gli atti comunali successivi non acquistano, per ciò solo, efficacia pianificatoria definitiva.
  • Non sussiste interesse attuale all’annullamento di atti pianificatori non definitivi che non producano effetti sulla posizione del ricorrente, quando questi continui a esercitare la propria concessione alle condizioni preesistenti; resta possibile impugnare gli atti successivi definitivi o gli atti precedenti se divengano concretamente lesivi.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.